Rendita per silicosi, no allo “scorporo monetario” di invalidità preesistenti

0
rendita per silicosi

Accolto il ricorso dell’Inail contro la decisione della Corte di appello di riconoscere la rendita per silicosi ammettendo uno “scorporo monetario” delle somme già riconosciute per una preesistente broncopneumopatia da silicati e calcare

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma. Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 41278/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inail contro la decisione dei Giudici del merito di riconoscere a un cittadino la rendita per silicosi, commisurata al danno biologico del 40%, detraendo dai singoli ratei quelli della rendita già in godimento per la parte relativa alla broncopneumopatia da silicati e calcare, condannando L’Istituto al pagamento delle somme differenziali dovute in favore della moglie- erede del beneficiario. In particolare, la corte territoriale aveva rideterminato la percentuale del danno biologico nel 40% (in luogo del 35% già riconosciuto in primo grado) ed aveva escluso lo scorporo dell’invalidità preesistente, ammettendo per converso uno “scorporo monetario” delle somme già riconosciute.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte ricorrente deduceva violazione dell’articolo 13 comma 6 d.lgs. 38/00, per non avere la corte territoriale scorporato l’invalidità preesistente, di fatto unificando i postumi di malattie eterogenee sottoposte a diverso regime.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta, cassando la pronuncia impugnata in considerazione del fatto che, all’esito della pronuncia della Corte costituzionale richiamata “diviene operazione necessaria l’applicazione della cosiddetta formula del Gabrielli, mentre deve escludersi il c.d. scorporo monetario, non previsto da alcuna norma”.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Nocività dell’ambiente di lavoro: al lavoratore l’onere della prova

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui