Negata alla figlia disabile la reversibilità della pensione della madre deceduta per mancanza della prova di vivenza a carico (Cass. Civ., Sez. VI – L, Ordinanza n. 41548 del 27 dicembre 2021)

Confermato anche in Cassazione il rigetto della pretesa della figlia disabile nei confronti dell’Inps inerente la domanda di reversibilità della pensione della madre deceduta.

Non è stata fornita la prova della vivenza a carico e, inoltre, il padre risulta convivente ed economicamente in grado di sostenere economicamente la figlia.

Entrambi i Giudici di merito, prima il Tribunale di Firenze, successivamente la Corte d’Appello di Firenze, sulla scorta di tali circostanze, ma soprattutto per la mancata dimostrazione del requisito della vivenza a carico, respingevano la pretesa della disabile nei confronti dell’Inps.

Nonostante la “doppia conforme”, la donna ricorre in Cassazione.

Viene ribadito che “in caso di morte del pensionato il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore quando quest’ultimo è deceduto.”

Ed ancora, “il requisito della vivenza a carico, pur non identificandosi indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa, e in misura prevalente, al mantenimento del figlio inabile”.

Al riguardo, la donna disabile ha prodotto in giudizio il certificato di morte della madre pensionata e il certificato di stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare anche del marito della pensionata.

Il requisito della “vivenza a carico” e il requisito medico legale, costituiscono i presupposti indefettibili per la concessione del beneficio richiesto.

Correttamente la Corte d’Appello ha applicato la consolidata giurisprudenza secondo cui in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza nè con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.

Egualmente corretto, affermano gli Ermellini, che la Corte territoriale abbia escluso che la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell’Inps nella fase amministrativa esonerasse la parte dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato.

Avv. Emanuela Foligno

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