La vicenda sorge dal danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio. La mancata effettuazione di un accertamento Peritale non costituisce motivo di ricorso per Cassazione. Infatti la Perizia non rientra nel concetto di prova decisiva (Corte di Cassazione, II penale, sentenza 11 agosto 2025, n. 29404).
La vicenda
L’imputato propone ricorso presso la Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Alessandria in ordine al delitto di danneggiamento di cose destinate ad un pubblico servizio.
Il ricorrente si duole della:
- Violazione di legge per non essere stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. Assume che la fattispecie interessata era stata resa perseguibile a querela dalla riforma Cartabia, con norma più favorevole all’Imputato, e poi soltanto il decreto correttivo n. 31/2024 avrebbe ripristinato la procedibilità di ufficio.
- Mancata assunzione di prova decisiva con riferimento al mancato esperimento della Perizia richiesta dalla difesa per accertare l’imputabilità dell’imputato che ha commesso i fatti nell’infermeria del carcere ove si trovava per i problemi asseritamente psichiatrici manifestati durante la detenzione, in condizioni di alterazione psicofisica certificata anche dalla relazione di servizio degli operanti.
L’intervento della Cassazione
La Suprema Corte dichiara il ricorso integralmente inammissibile.
Innanzitutto, la riforma Cartabia, ha modificato l’art. 635 c.p. disponendo la perseguibilità a querela del delitto di danneggiamento nei casi previsti dal primo comma della medesima norma, tra i quali non rientra il danneggiamento di “cose destinate al pubblico servizio”.
Riguardo il mancato espletamento della Perizia psichiatrica, il Giudice di appello ha evidenziato l’assenza di qualsiasi produzione documentale idonea a supportare la mera prospettazione di disturbi della personalità dell’imputato, non risultando pertanto soddisfatto l’onere di allegazione gravante sulla difesa.
Si tratta di valutazione discrezionale non censurabile in Corte di Cassazione, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento Peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi deirart.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. (vedasi Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre condanna al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, viene determinata equitativamente in tremila euro.
Avv. Emanuela Foligno





