Il Tribunale di Sorveglianza di Milano respinge la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per un detenuto, sottolineando l’importanza di elementi concreti e positivi a supporto della misura alternativa e di un quadro di prevenzione della recidiva (Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 21 agosto 2025, n. 29621).
I fatti
Il Tribunale di sorveglianza di Milano rigetta la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in relazione all’espiazione della pena residua del reo.
Avverso tale ordinanza l’uomo propone ricorso per Cassazione e deduce vizio di motivazione per la mancata consequenzialità tra premessa e motivazione, si duole anche del mancato esame di “nuovi elementi” rispetto a quelli indicati nell’ordinanza in parola.
Il ricorso viene considerato infondato.
Per la concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.
L’opportunità del trattamento alternativo
Tutto ciò va passato al vaglio del principio più generale per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, che va escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso.
Il Giudice, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, non può prescindere dalla tipologia e gravità dei reati commessi, e deve avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.
L’ordinanza del Tribunale di Milano ha correttamente applicato tali principi, ed anzi ha svolto un particolare approfondimento della complessa personalità del reo optando per una valutazione cauta e prudente orientata a privilegiare le “perplessità” circa l’idoneità della soluzione costruita intorno all’immediato rientro nel nucleo familiare senza specifici supporti comunitari.
Criteri e limiti dell’affidamento in prova al servizio sociale
Il condannato sta scontando la pena per due tentate rapine aggravate commesse nel 2018, ha due recenti pendenze per violenza e/o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e risulta che nel dicembre 2024 ha avuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari per lesioni aggravate ai danni della ex fidanzata.
Nella relazione inviata dal Carcere si evince che il detenuto mantiene una condotta regolare e partecipa attivamente a varie attività trattamentali, relazionandosi in modo adeguato con gli operatori penitenziari e i compagni di detenzione, mostrandosi, altresì, collaborativo con l’esperto ex art. 80 Ord. pen.
Egli, quindi, è consapevole dell’importanza di proseguire in un percorso di sostegno psicologico, volto a implementare le proprie risorse e lavorare sui suoi tratti disfunzionali. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto insussistenti i presupposti di legge per accedere alla misura alternativa richiesta.
Del resto, il detenuto, vissuto in un orfanotrofio in Ucraina fino all’età di sei anni, venendo poi adottato, riconosce di avere sempre avuto un carattere irrequieto e di avere fatto diventare il divertimento e lo sperpero di denaro il suo interesse primario fin dall’adolescenza, facendo uso eccessivo di alcol che di sovente ha agevolato una modalità di comportamento aggressiva.
Insussistenti i presupposti di legge per accedere alla misura alternativa richiesta
Il Tribunale ha osservato che non possono essere trascurati i gravi fatti accaduti in tempi recenti in ambito familiare, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e per i quali i genitori del condannato hanno sporto denuncia nei confronti dello stesso, fatti, questi, che rendono secondo i Giudici della sorveglianza assolutamente inidoneo allo stato il domicilio indicato.
I medesimi Giudici hanno indicato che “occorre procedere con cautela, visto anche il recente ingresso in carcere, con un ulteriore congruo periodo di osservazione, durante il quale, con l’ausilio degli operatori del trattamento, avrà modo di continuare il proprio percorso di riflessione sui propri agiti devianti e di lavorare sulle proprie fragilità, essendo emersa anche una problematica di abuso di sostanze alcoliche” e che, al contempo, sia “necessario approfondire l’attuale situazione socio-familiare del soggetto e valutare la possibilità di inserirlo in un contesto maggiormente contentivo e “protettivo” come quello di una Comunità”.
Quindi, il Tribunale di sorveglianza di Milano, da un lato, lega la sussistenza di un quadro di dipendenze incompatibile con l’ordinario affidamento in prova svolto presso l’abitazione dei genitori e, dall’altro, non esclude una prospettiva favorevole, ma ritiene che essa debba essere affermata sulla base di elementi più concreti e soppesati all’esito di una specifica relazione socio-familiare, che allo stato sembra comunque mancare, nonostante l’elevato approfondimento evidenziato dalla relazione comportamentale.
Per queste ragioni la Cassazione ritiene infondato il ricorso proposto dal detenuto.
Avv. Emanuela Foligno






