Un detenuto con gravi problemi di salute aveva chiesto il differimento della pena, sostenendo l’incompatibilità con il regime carcerario. Ma i giudici hanno respinto l’istanza: chi rifiuta cure e terapie non può invocare motivi sanitari per ottenere la sospensione della detenzione. Il Giudice deve rigorosamente valutare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario, o in centri clinici penitenziari (Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 4 settembre 2025, n. 30259).
I fatti
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza del detenuto di differimento della pena per motivi di salute. Il quadro patologico del detenuto, osserva il Giudice, è si complesso, ma privo di risvolti critici espressivi di rischio di aggravamenti, scompensi e complicanze, tali da non poter essere gestiti in ambito intramurario; il condannato presenta una condizione problematica, aggravata da uno stato di obesità, sul piano circolatorio e respiratorio, e sotto tale aspetto i monitoraggi e le cure sono stati continui e hanno rivelato valori stazionari. Inoltre nel maggio 2024, il condannato ha rifiutato il ricovero per un dolore toracico, e nell’estate del medesimo anno, iniziava lo sciopero della fame rifiutando la terapia ipertensiva.
In generale, osserva ancora il Tribunale, anche con riferimento alle ulteriori problematiche sul piano neurologico, dell’apparato respiratorio e dell’apparato urinario, completi e tempestivi erano stati gli interventi di monitoraggio e cure, e come non vi era evidenza di complicanze o pregiudizievoli ritardi nello svolgimento degli esami programmati.
Il condannato presenta ricorso in Cassazione, deducendo violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di pericolosità. Secondo la sua tesi il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la compatibilità delle gravi condizioni di salute con il regime detentivo intramurario, come attestate dalla relazione del 15/05/2024 dell’ASL Roma, che evidenziava i “gravissimi rischi per la salute e la vita” derivanti dal perdurare del regime detentivo. Infatti proprio l’aggravarsi delle condizioni di salute aveva infatti comportato il ricovero del ricorrente dal 29/10/2024 al 10/04/2025 presso l’ospedale Belcolle di Viterbo. A seguito delle dimissioni dal nosocomio si era inoltre reso necessario il trasferimento del detenuto dal carcere di Civitavecchia al centro clinico di Rebibbia.
La S.C. ritiene il ricorso infondato.
La concessione della detenzione domiciliare e il differimento della pena
La concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147 cp, e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146, sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell’Individuo (art. 32 Cost.).
Pertanto, a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, o di detenzione domiciliare, per grave infermità fisica, il Giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari, e se esse siano, o meno, compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell’età del detenuto, a loro volta soggette ad un’analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili.
Il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un’esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall’altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza.
Compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto
Detto in altri termini, la valutazione che deve essere compiuta riguardo alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto, deve raffrontare le complessive condizioni di salute del condannato e le cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero anche presso i presidi sanitari territoriali.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha applicato correttamente tali principi, arrivando a una motivazione coerente ed esaustiva, immune da vizi logici e giuridici e, quindi, incensurabile, sulla compatibilità tra lo stato di restrizione in carcere e la condizione patologica nella quale versa il condannato. Difatti, dopo attenta analisi delle relazioni sanitarie, è stato messo in luce come il detenuto sia affetto da un quadro patologico certamente complesso, ma, purtuttavia, privo di risvolti critici espressivi del rischio di aggravamenti, scompensi o complicanze tali da non poter essere gestiti in ambito murario.
I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili
Sul punto, la S.C. richiama e ribadisce il seguente principio: “I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta”.
Tutto ciò in quanto non appare lecito strumentalizzare le patologie di cui si sia portatori, in vista del risultato di ottenere il differimento della pena: invero, la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, realizzata cioè mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti e del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa.
Pertanto, la S.C. considera assolta la verifica del bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e le esigenze di sicurezza della collettività. La decisione è congruamente argomentata e frutto dell’esercizio della discrezionalità giudiziale, a fronte della quale il ricorrente oppone obiezioni confutative inidonee a individuare sintomi di illogicità o contraddittorietà.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:






