Il licenziamento di un lavoratore reso temporaneamente o permanentemente inidoneo alle proprie mansioni può essere legittimo se il datore di lavoro dimostra l’impossibilità di assegnarlo a compiti compatibili o di adottare soluzioni organizzative praticabili. La normativa sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore richiede uno sforzo maggiore al datore di lavoro che deve adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici per consentire a coloro che sono divenuti inabili la conservazione del posto di lavoro La sentenza chiarisce i criteri per valutare l’adeguatezza delle mansioni disponibili e degli eventuali “accomodamenti ragionevoli” (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 11 settembre 2025, n. 24997).
I fatti
Il 21 maggio 2014 il lavoratore è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, che lo ha costretto ad assentarsi fino al settembre 2016. Ripresa l’attività, il 9 maggio 2018 il Medico competente lo ha dichiarato permanentemente non idoneo. Successivamente, il 23 agosto 2018, l’USLL ha accertato la sua idoneità, con limitazioni, alle mansioni di idraulico, escludendolo…





