Responsabilità professionale del consulente e polizza claims made retroattiva

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Un consulente del lavoro è stato chiamato a rispondere di presunti danni derivanti da errori professionali commessi anni prima. La controversia ha riguardato l’applicabilità della polizza claims made retroattiva, stipulata successivamente agli atti contestati, e se questa potesse coprire richieste di risarcimento presentate durante la sua vigenza. Il caso chiarisce come la responsabilità del consulente del lavoro possa essere tutelata anche in presenza di fatti antecedenti, purché la richiesta venga notificata durante la validità della polizza (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 2 gennaio 2026, n. 124).

La vicenda

Il ragioniere consulente del lavoro, in data 22.2.2003, stipulò con la compagnia Sara Assicurazioni s.p.a. una polizza assicurativa di durata decennale che copriva la Responsabilità civile per l’esercizio della professione. In detta polizza claims made retroattiva era previsto (art. 7.13): che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo, presentate per la prima volta all’Assicurato e da lui denunciate alla società durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell’errore o della negligenza commessa, a condizione che l’Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto e che rinunci ad ogni diritto nascente da qualsiasi altra assicurazione precedentemente stipulata per il rischio della Responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività professionale”.
Il ragioniere riceve dal cliente una richiesta risarcitoria per fatto riconducibile alla professione, sicché con successiva lettera del 31.12.2008 trasmise alla Compagnia la predetta richiesta, riscontrata in via interlocutoria con successiva lettera del 19.01.2009.

La polizza claims made retroattiva

Successivamente, il cliente convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma il ragioniere affinché venisse accertato e dichiarato che egli non aveva adempiuto diligentemente le obbligazioni a cui era tenuto professionalmente, chiedendone per l’effetto la sua condanna al risarcimento del relativo danno, quantificato in Euro 268.809,04 per danno emergente (pari all’importo di contributi versati, ma non dovuti, per gli anni dal 1981 al 2008), ovvero nella diversa somma di giustizia e, per il resto, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre accessori. Il ragioniere chiede la manleva della sua assicurazione.

La Corte d’appello di Bologna (31.1.2023) rigetta il gravame, confermando la sentenza di primo grado, seppur con diversa motivazione. In particolare, ferma la negligenza e imperizia come da accertamento del Tribunale, per non aver il consulente tempestivamente informato la cliente del sopravvenuto venir meno dell’obbligo di versamento dei contributi in parola – risultava irrilevante stabilire quando la cliente stessa avesse conferito incarico al ragioniere di verificare la sussistenza dell’obbligo contributivo complementare, perché, quanto all’operatività della polizza, l’art. 7.14 delle condizioni generali prevede che “qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

Dunque, tanto era avvenuto oltre venti anni prima della stipula della polizza assicurativa, sicché questa non poteva ritenersi operativa, ciò travolgendo anche l’obbligo dell’assicuratore ex art. 1917, comma 3, c.c. La statuizione sulla compensazione delle spese tra il V. e il proprio assicuratore, quindi, risultava finanche favorevole al primo, giacché le spese avrebbero dovuto regolarsi secondo soccombenza.

L’intervento della Cassazione

È fondato ritenere equivoca la lettura della clausola di cui all’art. 7.13 delle condizioni generali di contratto, riportata in ricorso, che la polizza per cui è processo è del tipo c.d. claims made, ergo ciò che rileva, ai fini dell’operatività della polizza rispetto al singolo sinistro, è generalmente (e salva diversa specifica pattuizione, atta a circoscriverne la portata) che la concretizzazione del rischio assicurato (la pretesa del terzo) si manifesti durante la vigenza della polizza, anche nel caso in cui il fatto generatore della pretesa stessa verso l’assicurato si sia verificato in epoca precedente alla stipula del contratto (v. Cass. n.7213/2013; da ultimo, Cass. n. 15447/2025).

Pertanto, posto che la polizza venne stipulata nel 2003 e non ne era in discussione tra le parti la sua vigenza allorquando (nel 2008) la cliente reclamò verso il professionista i danni da inadempimento, la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre le logiche conseguenze di tanto, ricercando la comune intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c. e procedendo ad attribuire alla suddetta clausola il relativo significato.

L’errore della Corte di Appello

Per contro, il Giudice d’appello non solo ha obliterato la ripetuta clausola, ignorandola nel corpo del suo percorso decisorio, ma è incorsa in una lettura manifestamente illogica della successiva clausola di cui all’art. 7.14 (non a caso rubricata come limiti della garanzia), tale non solo da amplificarne oltremodo la portata (giacché diretta, in realtà, a determinare la pattuizione sul massimale, solo a tale scopo essendo dettata la fictio di avveramento dei sinistri seriali al momento del primo di essi), ma da negare tout court ogni significato alla stessa clausola di cui al già citato art. 7.13.
In altre parole, la Corte territoriale non ha tenuto conto della tipologia di polizza al suo esame, così confondendo la pattuizione sul massimale con l’indennizzabilità del sinistro ed in tal guisa violando anche l’art. 1363 c.c., a mente del quale le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, a ciascuna attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto. Discende da quanto precede che la statuizione sulla inoperatività della polizza è evidentemente errata, perché si pone in palese violazione (almeno) degli artt. 1362 e 1363 c.c.

Infatti, è del tutto superfluo accertare se il ragioniere sia stato, o meno, diligente nell’adempimento della propria prestazione professionale, giacché egli è stato comunque mandato assolto da ogni pretesa risarcitoria avanzata dalla propria cliente oggi fallita, quali che ne fossero le ragioni, con statuizione del Tribunale non impugnata da alcuno e, dunque, passata in giudicato.

Cassa con rinvio in relazione al primo motivo.

Avv. Emanuela Foligno

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