La Corte ha esaminato la quantificazione del danno biologico in un intervento di protesi d’anca, evidenziando come il corretto calcolo del danno differenziale richieda l’individuazione precisa dell’invalidità complessiva e di quella residua anche senza il fatto illecito, evitando errori metodologici (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 1 dicembre 2025, n. 31378).
I fatti
Citati a giudizio sono la AST di Ancona e la Regione Marche per il risarcimento dei danni subiti da non corretta esecuzione di un intervento di protesi d’anca, eseguito presso l’Ospedale di Urbino. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Urbino, che ha condannato l’AST a risarcire la somma di euro 122.248,79. In secondo grado, la Corte di Ancona ha condannato l’AST di Ancona a risarcire il danno morale soggettivo conseguente all’evento dannoso, quantificato in euro 20.000, fermo il resto…





