In tema di responsabilità professionale, l’errata gestione di una pratica per l’accesso ai contributi agricoli non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria. Ai fini dell’accoglimento della domanda, è infatti necessario dimostrare in modo rigoroso l’esistenza di un danno effettivo e il nesso causale tra la condotta del professionista e la perdita del beneficio economico richiesto (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 9 gennaio 2025, n. 474)
La vicenda giuridica
Chiamata a giudizio è la CONFAGRICOLTURA TRAPANI per avere non diligentemente eseguito l’incarico di presentazione della domanda per ottenere gli aiuti pubblici regionali. Il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda proposta nei confronti della Confagricoltura Trapani, ritenendo insufficiente la prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra l’attore e la medesima. Ha rigettato anche la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Agronomo, pur riconoscendo il grave inadempimento di quest’ultimo alle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera professionale stipulato, per difetto di prova del danno dedotto dall’attore.
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato e dichiarato che tra l’attore e Confagricoltura Trapani è intercorso un rapporto contrattuale d’opera, confermando, peraltro, la sentenza impugnata per ogni altro aspetto e, quindi, il rigetto delle domande avanzate dall’attore.
L’intervento della Cassazione
La vicenda approda in Cassazione che dichiara il ricorso inammissibile.
Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe omesso la decisione sul suo motivo di gravame avente ad oggetto la ritenuta inammissibilità, da parte del tribunale, di una produzione documentale che, secondo il suo assunto, sarebbe stata idonea a dimostrare il danno subito.
Innanzitutto, la censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in caso di doppia decisione conforme di merito, non è ammissibile.
Il ricorrente sostiene anche che agli atti del giudizio erano, comunque, presenti tutti i documenti dai quali desumere in termini di assoluta certezza per l’utile collocazione in graduatoria della ditta M. per ottenere i benefici del c.d primo bando (2013-2015).
Anche in questo caso, la questione non è ammissibile, in caso di doppia decisione conforme di merito.
In ogni caso, le censure si risolvono, in una contestazione di accertamenti di fatto operati dalla corte d’appello sulla base della valutazione del materiale probatorio disponibile, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Conclusivamente, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato di Confagricoltura.
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