IMU e occupazione abusiva, il pagamento non è dovuto se l’immobile è indisponibile

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La Cassazione recepisce il verdetto della Consulta: niente imposta IMU se l’immobile è indisponibile per occupazione abusiva e il proprietario ha sporto denuncia. Irrilevante la mancata liberazione forzata per ragioni di ordine pubblico (Corte di Cassazione, V – Tributaria civile, ordinanza 2 aprile 2026, n. 8177).

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15688/2025 depositata il 2 aprile 2026, consolida il principio della non debenza dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente, estendendone l’efficacia anche ai periodi d’imposta antecedenti alla riforma del 2022. I giudici di legittimità, richiamando la sentenza “pilastro” della Corte Costituzionale n. 60/2024, hanno rigettato il ricorso di un Comune che pretendeva il pagamento del tributo da un fallimento nonostante il compendio immobiliare fosse sottratto alla disponibilità della curatela.

Il caso e la posizione del Comune su IMU e occupazione abusiva

La vicenda trae origine da una serie di avvisi di accertamento emessi dal Comune contro il Fallimento di una S.p.A., relativi agli anni 2014-2019. Il Comune sosteneva che la soggettività passiva ai fini IMU fosse legata al mero dato letterale della proprietà (art. 9, D.Lgs. 23/2011), indipendentemente dall’effettivo possesso del bene. Inoltre, l’ente locale contestava la genericità della denuncia presentata dalla società e la mancata prova della durata dell’occupazione per tutte le unità abitative coinvolte.

Il recepimento della sentenza della Consulta

La Suprema Corte ha però ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2024) ha dichiarato l’illegittimità del vecchio impianto normativo nella parte in cui non prevedeva l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di occupazione abusiva, a condizione che fosse stata presentata tempestiva denuncia penale.

Il principio cardine espresso dai giudici è quello della capacità contributiva (ex art. 53 Cost.):

“La proprietà di un immobile occupato abusivamente non costituisce un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.”

Inerzia della PA e ordine pubblico

Un passaggio cruciale dell’ordinanza riguarda l’inefficacia delle iniziative di sgombero. Nel caso di specie, era emerso che, nonostante le denunce e i decreti di citazione in giudizio per i reati di cui agli artt. 614 e 633 c.p., gli immobili erano rimasti occupati per “preminenti ragioni di ordine pubblico”, confermate anche dalla Prefettura. La Cassazione ha chiarito che se il proprietario si attiva prontamente, l’impossibilità materiale di liberare il bene — anche se dovuta a scelte strategiche delle autorità di pubblica sicurezza — non può tradursi in un onere tributario a suo carico.

Rilevanza processuale: la “zona rossa” e i termini

L’ordinanza affronta anche un interessante profilo processuale legato al periodo della pandemia. Il Comune lamentava la tardiva costituzione in giudizio del Fallimento; la Corte ha però rigettato l’eccezione applicando la sospensione dei termini prevista per la “prima zona rossa” (Lodi), ritenendo irragionevole escludere i procedimenti tributari dalla ratio del contenimento del rischio epidemiologico, nonostante il rinvio generico dell’art. 1 del D.Lgs. 546/1992.

Conclusioni

Con questa pronuncia, la Sezione Tributaria ribadisce che il possesso, inteso come disponibilità effettiva, è il presupposto indefettibile dell’IMU. Il diritto di proprietà, se svuotato del suo contenuto economico da un illecito altrui, non può essere tassato, ristabilendo così un equilibrio necessario tra prelievo fiscale e reale situazione patrimoniale del contribuente.

Avv. Sabrina Caporale

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