Nel caso di terapia sperimentale oncologica interrotta, può sorgere il diritto al risarcimento se il paziente viene privato di una concreta possibilità di prolungare la vita o migliorarne la qualità. La mancata attivazione delle procedure per proseguire il trattamento può integrare responsabilità sanitaria. La Terza Sezione Civile chiarisce i confini della responsabilità medica nella somministrazione off-label di farmaci sperimentali: il beneficio clinico individuale prevale sul dato statistico aggregato.
La Corte di Cassazione affronta un caso paradigmatico all’incrocio tra sperimentazione clinica, continuità terapeutica e responsabilità sanitaria, offrendo principi destinati a orientare la prassi medico-legale nei trattamenti oncologici sperimentali (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7615).
Il caso: la terapia sperimentale oncologica interrotta
Un paziente affetto da carcinoma prostatico metastatico partecipa, tra il 2011 e il 2014, a uno studio clinico di fase III sull’Ipilimumab presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di un capoluogo toscano. Il trattamento produce risultati eccezionali: regressione delle metastasi, scomparsa del dolore…





