Morte del feto durante il parto, risarcimento ai genitori e alla nonna

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Il Tribunale di Arezzo ha chiarito che, in tema di responsabilità sanitaria per morte del feto durante il parto, sussiste nesso causale tra condotta colposa dei sanitari, che consiste nel ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo e nelle manovre convulse ed energiche durante il parto, e decesso del feto, nel caso in cui la diagnosi di mancato impegno della parte presentata e la lettura dei tracciati cardiotocografici avrebbero dovuto indurre i medici ad eseguire il taglio cesareo in modo tempestivo.

Il pregiudizio non patrimoniale subito dai genitori per la morte del figlio durante il travaglio è ontologicamente assimilabile al pregiudizio subito dai genitori che affrontano la perdita del figlio già vivo e vitale, con conseguente applicabilità delle tabelle del Tribunale di Milano ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero indifferenti (Trib. Arezzo, sent. n. 655 del 20/10/2025).

La vicenda

Una donna in stato di gravidanza veniva ricoverata in una clinica a seguito della rottura delle membrane. Poiché la dilatazione non progrediva nonostante l’induzione del parto con vari metodi, in un secondo momento il medico effettuava il tracciato cardiotocografico del feto, che evidenziava segni di sofferenza.

Si decideva di procedere con la somministrazione di ossitocina per favorire il parto naturale, piuttosto che con un cesareo d’urgenza e, soltanto a seguito di un’ulteriore prolungata fase di travaglio e in presenza di un tracciato cardiotocografico fortemente compromesso, veniva eseguito il taglio cesareo, durante il quale il feto veniva estratto già morto.

I genitori e la nonna del neonato deceduto presentavano ricorso al Tribunale contro la struttura sanitaria, contestando la negligenza e l’imperizia dei medici nella gestione del travaglio e del parto, e domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

Sussistenza del nesso causale fra condotta colposa dei sanitari e morte del feto

Il primo giudice, dopo aver espletato una consulenza tecnica d’ufficio, accertava la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla clinica, riconoscendo la presenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici, consistente nel ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo e nelle manovre convulse ed energiche durante il parto, e il decesso del feto.

Oltre a un ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo nonostante la presenza di segnali di sofferenza del feto e la mancata progressione del travaglio, la consulenza tecnica d’ufficio evidenziava manovre di estrazione del feto ritenute inappropriate e lesive.

Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale esteso anche alla nonna del feto deceduto

Il giudice di prime cure riconosceva, dunque, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale specificando che il pregiudizio non patrimoniale subito dai genitori per la morte del figlio durante il travaglio è ontologicamente assimilabile al pregiudizio subito dai genitori che affrontano la perdita del figlio già vivo e vitale, con conseguente applicabilità delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Altresì, il Tribunale riconosceva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sia ai genitori che alla nonna del feto deceduto, pur non essendo quest’ultima convivente con la coppia.

Secondo il primo giudice, infatti, “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano allegato, quale fonte del pregiudizio non patrimoniale subito, la brusca e inaspettata perdita del rapporto con il loro primo figlio e nipote, che sarebbe dovuto nascere sano, a termine di una gravidanza fisiologica, e che sia i genitori che la nonna erano già pronti ad accogliere e ad accudire.

La condanna della struttura sanitaria

Il giudice toscano accoglieva il ricorso e condannava la struttura sanitaria al rimborso delle spese mediche e funerarie sostenute dai ricorrenti, nonché delle spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Avv. Giusy Sgrò

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