Demansionamento e danno biologico, la Cassazione esclude automatismi risarcitori

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In un caso di demansionamento e coneguente danno biologico la Cassazione interviene per chiarire i limiti della liquidazione giudiziale: il risarcimento non può essere determinato in modo apodittico né sganciato dai criteri tabellari dichiarati. Anche quando si fa riferimento alle Tabelle di Milano, il giudice deve esplicitare il percorso logico-matematico seguito, rendendo verificabile la quantificazione del danno (Cass., sent. n. 12113 del 30/04/2026).

La vicenda

Un lavoratore dipendente di una società del settore ambientale, dopo essere stato demansionato, agiva in giudizio chiedendo:

  • il riconoscimento dell’inquadramento nell’8° livello (o, in subordine, nel 7° livello) del CCNL Federambiente;
  • il pagamento delle differenze retributive;
  • il risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento, compresi danno professionale, morale, esistenziale e biologico.

Il giudice di prime cure, nell’accogliere parzialmente le domande, riconosceva il diritto all’inquadramento nel 7° livello, condannando la società al pagamento delle differenze retributive. Altresì, il Tribunale accertava il demansionamento e condannava la società alla riadibizione del dipendente a mansioni proprie del livello acquisito, nonché al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità.

I giudici d’appello confermavano il 7° livello, riducevano il danno professionale e riconoscevano anche un danno biologico permanente del 6%. Per quanto concerne il demansionamento, secondo la Corte territoriale, piuttosto che una totale inattività per l’intero periodo, era emerso un ridimensionamento delle attività, e considerava equo il criterio del 25% della retribuzione per la liquidazione del danno alla professionalità.

A questo punto, il lavoratore si rivolgeva alla Corte di Cassazione formulandotre censure.

Il giudizio sull’inquadramento professionale è questione di merito

I giudici di legittimità ritenevano inammissibili i primi due motivi di ricorso, riguardanti rispettivamente l’inquadramento nell’8° livello e la riduzione del criterio di liquidazione del danno alla professionalità.

In particolare, la Suprema Corte osservava che la valutazione delle prove e l’accertamento delle mansioni concretamente svolte appartengono al giudice di merito e non possono essere riesaminati in sede di legittimità.

Inoltre, richiamava il principio della “doppia conforme”, che limita ulteriormente la possibilità di dedurre il vizio di omesso esame del fatto quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nelle conclusioni.

Il danno da demansionamento non è in re ipsa

Sul tema del demansionamento, la Corte richiamava un principio di diritto, secondo cui il danno professionale, biologico o esistenziale non deriva automaticamente dalla mera violazione dell’art. 2103 c.c., ma deve essere allegato e provato nelle sue concrete conseguenze.

La Corte d’Appello aveva ritenuto non provata la totale inattività del lavoratore e aveva pertanto ridotto il risarcimento dal 100% della retribuzione al 25% della stessa per il periodo considerato.

L’errore nella liquidazione del danno biologico

Il Supremo Consesso accoglieva, invece, la terza censura, relativa alla liquidazione del danno biologico. Il lavoratore aveva lamentato una liquidazione inadeguata e l’omesso esame di un fatto notorio, rappresentato dalle tabelle di Milano.

Secondo gli Ermellini, i giudici d’Appello erano giunti a un risultato numerico (euro 633,121) immotivato e apodittico. La Suprema Corte sottolineava che le tabelle milanesi del 2021 indicano un valore del punto per un’invalidità del 6% pari a euro 1.648,30, e che la moltiplicazione di tale valore per 6 non avrebbe mai potuto portare all’importo indicato dalla Corte territoriale.

Per i giudici di piazza Cavour, il ricorso alle Tabelle milanesi non può essere meramente formale: il giudice deve dimostrare in modo trasparente la corrispondenza tra i dati accertati e l’importo riconosciuto, garantendo la verificabilità del percorso decisionale. Dunque, la liquidazione equitativa del danno biologico deve essere coerente con i criteri tabellari dichiarati e adeguatamente motivata.

In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava i primi due motivi di ricorso e accoglieva il terzo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione e liquidazione del danno biologico, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Giusy Sgrò

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