La documentazione sanitaria deve essere valutata insieme alle dichiarazioni della persona offesa e agli altri elementi acquisiti nel processo. Quando il primo referto non trova corrispondenza nelle lesioni personali successivamente denunciate e gli accertamenti diagnostici intervengono a distanza di tempo, il nesso causale può risultare non dimostrato anche secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
È questo il punto centrale della sentenza con cui la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile contro l’assoluzione dell’imputato dal reato di lesioni personali.
La pronuncia non introduce una regola generale per cui ogni diagnosi tardiva sarebbe priva di valore probatorio. La Corte ha piuttosto ritenuto corretta, nel caso concreto, la valutazione complessiva della Corte d’appello dell’Aquila, fondata sulle contraddizioni del racconto, sulle divergenze rispetto alle risultanze istruttorie e sulla distanza temporale tra l’episodio denunciato e il riscontro delle patologie lamentate (Cassazione penale, Sezione V, sentenza 6 ottobre 2026, n. 35486).
Dalla condanna all’assoluzione in appello
Il Tribunale di Teramo aveva condannato l’imputato per lesioni personali in danno di un uomo, riconoscendo anche il diritto della parte civile al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese sostenute.
La Corte d’appello dell’Aquila aveva riformato la decisione e assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. Contro tale…





