Abuso dei permessi L. 104/92: legittimo il licenziamento del dipendente

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abuso permessi l. 104

L’abuso del diritto del lavoratore di usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992 è condotta idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto col proprio datore di lavoro

La vicenda

La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado dichiarativa della legittimità del licenziamento intimato dalla società convenuta ad un proprio dipendente per abuso dei permessi di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992.

In particolare, la corte di merito aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine all’abuso di due permessi risultanti dalla relazione dell’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.

In entrambi i giorni in questione, era emerso che il dipendente non fosse mai entrato né uscito dalla propria abitazione nell’arco dell’orario compreso tra le 6.30 e le 21 e, dunque, non si fosse mai recato presso la (diversa) residenza della zia per fornirle assistenza.

Al contrario il lavoratore aveva da sempre sostenuto di prestare una “regolare assistenza alla zia, ad eccezione di alcune ore della giornata”.

Gli investigatori non avevano mai visto giungere il predetto presso l’abitazione di quest’ultima nelle giornate indicate, il che giustificava il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario.

La Cassazione con sentenza n. 18411/2019, ha confermato la decisione impugnata. La corte territoriale “con motivazione logicamente congrua, aveva affrontato la questione relativa all’abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 osservando che la relazione investigativa prodotta dal datore di lavoro (e confermata dall’investigatore in sede di prova testimoniale) dimostrava che il dipendente, nelle giornate contestate non si era mai recato presso l’abitazione della propria congiunta.

Si trattava, dunque, di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Per questi motivi, il ricorso è stato respinto e confermato, in via definitiva, il licenziamento del ricorrente.

D recente la Corte di Cassazione (sentenza n.  4984/2019 ) ha ribadito il diritto del datore di lavoro di ricorrere anche alle investigazioni private sul dipendente per controllare l’utilizzo dei permessi di cui alla ex 104/92 sia a tutela del patrimonio aziendale che, per verificare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c..

Nel caso in esame, i giudici di legittimità avevano ritenuto accertato un abuso da parte del lavoratore, del diritto potestativo in questione, allorchè tale diritto era stato esercitato non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività.

Tale condotta, come nel caso di specie, si era posta in contrasto con la finalità della norma richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e l’idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, è stata considerata idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto col proprio datore di lavoro.

La redazione giuridica

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