La cosiddetta delega ‘in bianco’, priva del nominativo soggetto delegato, deve essere considerata nulla

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in relazione al dibattuto tema della validità degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento alla legittimità della firma posta non dal Direttore ma su sua delega.
Gli Ermellini, con il provvedimento in esame, hanno ribadito l’orientamento già espresso con precedenti pronunce, da ultima la sentenza n. 25017/2015 con cui  era stata dichiarato nullo l’accertamento firmato su delega del direttore dell’Agenzia, laddove la delega di firma fosse incompleta, generica e impersonale.
Con la recente ordinanza n. 12960/2017 i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato tale principio, pronunciandosi sul ricorso presentato da una società e avete ad oggetto la validità di un accertamento tributario la cui delega di firma era generica.
Per il Palazzaccio, la normativa vigente in materia fiscale e tributaria prevede, che la delega di firma debba essere chiara, ovvero debba specificare, a pena di invalidità della stessa delega concessa, il nome del delegato.
La Cassazione ha chiarito poi che l’invalidità della delega di firma, coinvolge, a sua volta, l’atto impositivo. La delega, sottolineano i Giudici, “non può essere fatta ‘per relationem’, con riferimento a un soggetto incerto, ben potendo i capi uffici o capo team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (a causa di trasferimento, pensionamento, ecc.) e non potendo essere sostituiti dei soggetti eventualmente subentranti neanche individuabili al momento del conferimento della delega a cui non può riconoscersi ultrattività con riferimento a possibili mutamenti di qualifica di soggetti individuati, al momento del conferimento della delega, solo ‘per relationem’ con riferimento all’incarico ricoperto”.
“La cosiddetta delega ‘in bianco’, conclude la suprema Corte – priva del nominativo del soggetto delegato, deve quindi essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto”.
 

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