Respinto il ricorso dell’Inps che lamentava la mancanza di idonea certificazione allegata a una domanda amministrativa di indennità di accompagnamento

“In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Inps nei confronti della decisione con cui il Tribunale di Catania aveva dichiarato il diritto di un uomo all’indennità di accompagnamento condannando l’Istituto a pagare i ratei  maturati. Il sulla base dell’espletamento di un accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni utili al trattamento.

L’INPS eccepiva, in particolare, che il Tribunale non si fosse pronunciato in merito alla assenza della domanda amministrativa diretta ad ottenere l’indennità di accompagnamento e lamentava che la sentenza impugnata avesse erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.

Con la sentenza n. 74/2020, la Suprema Corte ha tuttavia ritenuto di rigettare il ricorso.

I Giudici Ermellini hanno premesso che lo stesso Istituto ricorrente, nel caso di specie, aveva dato atto della presenza di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardavano quindi l’adeguatezza di tali documenti rispetto alla prestazione domandata.

L’assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall’Inps. In particolare aveva sottoscritto il modello A nel quale era barrata la casella riferita a “invalido civile ai sensi della legge 30/3/1971 e successive modifiche”, e aveva allegato alla domanda il certificato medico redatto sull’apposito modello C , nel quale non era , invece, barrata la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento. Quindi, non era stato certificato che la persona richiedente fosse “impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore “, o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua” .

Secondo l’Istituto il fatto che il medico non avesse spuntato tale casella rendeva improcedibile il ricorso non essendo stata individuata la prestazione richiesta.

Dal Palazzaccio, invece, hanno chiarito che “non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto RG. n. 17616/2018 all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. If”.

A tal riguardo, infatti, la normativa per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”. In base a tale disposizione, dunque, per la Cassazione, la mancata spuntatura dell’ipotesi di infermità “non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa”.

La redazione giuridica

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