La presentazione di una domanda di invalidità civile, corredata di certificazione medica negativa, non determina l’improcedibilità della domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
La vicenda
Ritenuti sussistenti i requisiti di legge per il godimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento, il Tribunale di Crotone condannava l’INPS ad erogare i relativi ratei in favore del richiedente.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS, denunciando la violazione di legge per avere il Tribunale disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa, corredata da certificato medico recante segno di spunta sull’insussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento.
Ciò di cui si discute è se il certificato medico negativo con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS -, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione, con la conseguente improponibilità della successiva domanda giudiziaria, per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo, diretto all’accertamento delle condizioni per il sorgere del beneficio richiesto.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 14412 del 2019) ha risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento e, in continuità con tale arresto, con la recente sentenza in commento, i giudici della Sezione Lavoro hanno esaminato la diversa e peculiare condizione dell’istante che richieda il beneficio assistenziale con la domanda amministrativa corredata di certificazione medica negativa.
Il quadro normativo
Il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, applicabile ratione temporis al caso in esame, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”.
La norma, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo poi, che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta.
Ebbene la Cassazione ha chiarito che “la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formale compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo, invece, sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”.
Tanto vale anche per l’ipotesi in cui il medico curante dell’assistito abbia espresso giudizio negativo sul beneficio.
È stato, infatti ribadito che il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità.
Il giudizio di invalidità derivante dal quadro patologico rappresentato dall’istante è valutazione rimessa alla Commissione medica incaricata del relativo accertamento.
Peraltro, una domanda di invalidità civile corredata di certificato medico negativo non esime la Commissione medica dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole all’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico curante.
La decisione
Diversamente, l’assicurato, a fronte del diniego del medico curante, oltre alla prospettiva di dover più volte rinnovare la richiesta per l’espressione di un’attestazione sanitaria favorevole (in condizioni che, se sussistenti presuppongono importanti limitazioni nella deambulazione e di certo un maggior dispendio di energie già compromesse), non avrebbe alcuna possibilità di opporsi e di far accertare, innanzi ad un giudice, la sussistenza o meno del diritto alla prestazione assistenziale o meglio, alla asseverazione legittimante il riconoscimento del beneficio, con evidente aggravio delle esigenze di tutela proprio in riferimento a persone particolarmente deboli.
In altre parole, la tesi sostenuta dall’INPS realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto costituzionalmente garantito di azione dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale.
In definitiva, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che la condizione di proponibilità si esaurisce, nella presentazione di una domanda di invalidità civile, corredata di certificazione medica e l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso.
La redazione giuridica
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