La scelta del rito abbreviato preclude la possibilità per l’imputato di far valere la nullità derivante dal mancato avviso, al momento del controllo con alcoltest, della facoltà di farsi assistere da un difensore

La vicenda

L’imputato era stato condannato, con sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze, alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza (228 mg/dl accertato con alcoltest), con l’aggravante di avere età inferiore agli anni 21 e di aver causato un incidente stradale.

Contro tale decisione, il giovane ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando con un primo motivo l’inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili di PG, eseguiti senza ricevere avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Col secondo motivo ha dedotto l’insussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 40802/2019) ha respinto il ricorso perché infondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U., 29-1-2015, Bianchi) hanno già chiarito che la nullità conseguente al mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., è annoverabile fra le nullità a regime intermedio.

La richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., produce un effetto sanante delle nullità non assolute e quindi sia di quelle relative che di quelle a regime intermedio (Sez. U., 26-9- 2006), come la nullità in esame.

Tale conclusione non comporta alcuna violazione delle norme costituzionali, poiché è rimessa alla volontà dell’imputato l’opzione inerente all’adozione del rito abbreviato, costituendo, tale richiesta, una domanda di giudizio sul merito dell’imputazione e rappresentando, perciò, una accettazione degli effetti dell’atto di esercizio dell’azione penale.

Accedendo al rito speciale, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio.

La nozione di incidente stradale

Quanto alla nozione di incidente stradale, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che per essa deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Perciò, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente (Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013): principio che deve essere inteso nel senso che l’avere provocato un incidente è sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo.

La redazione giuridica

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