Accordi prematrimoniali: approda al Senato la proposta di legge a firma del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia
Una proposta di legge, presentata al Senato della Repubblica (n. 1151) dal Presidente del Consiglio Conte e dell’attuale Ministro della Giustizia, Bonafede, recante “Delega al Governo per la revisione del codice civile”, in materia di “stipulazione di accordi tra nubendi, coniugi nonché parti di una programmata o costituita unione civile, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto”.
A quanto sembra, si tratterebbe proprio dei cd patti prematrimoniali, attualmente vietati dal nostro ordinamento.
«Attraverso la stipulazione di tali accordi – si legge nel documento in esame – si verrebbe ad ampliare il contenuto delle convenzioni matrimoniali già disciplinate dal codice civile.
Si tratta delle disposizioni contenute nei capi IV, V e VI del titolo VI del libro primo, già significativamente innovate con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) con la legge 10dicembre 2012, n. 219, (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e col successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma del l’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nonché incise dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Ebbene, proprio quest’ultima disposizione ha introdotto, all’articolo 1, commi da 50 a 64, il contratto di convivenza.
In tale contesto, si inseriscono i cd accordi prematrimoniali previsti dalla proposta di legge in commento, i quali sarebbero destinati proprio ad intervenire nell’ambito dei rapporti matrimoniali e delle unioni civili ed avere contenuto sia patrimoniale (in tal caso dovranno coordinarsi con la disposizione di cui all’articolo 162 del codice civile), sia non patrimoniale.
Ed è qui la novità.
Ebbene i patti potranno essere utilizzati anche per stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e per l’educazione dei figli; materia ove attualmente manca una specifica previsione legislativa; senza trascurare il necessario coordinamento con l’articolo 144 del codice civile e dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 76 del 2016.
Resta fermo, in ogni caso, il principio dell’inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio, di cui all’articolo 160 del codice civile, e dalle unioni civili, di cui all’articolo 1, comma 11, della legge n. 76 del 2016.
Ebbene, tali convenzioni, configurati come accordi in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, verrebbero a colmare una lacuna del nostro ordinamento, che ad oggi li considera nulli, a differenza di altri ordinamenti, nei quali sono ammessi e regolamentati.
Si tratta di una lacuna – spiega il documento inviato al Senato – particolarmente avvertita nel sentire sociale, come dimostrano i ripetuti interventi giurisprudenziali chiamati ad occuparsi di accordi stipulati dai nubendi o dai coniugi per l’eventuale futura crisi del rapporto o dai secondi per regolare gli effetti, in specie patrimoniali, ma non solo, della crisi in atto.
Un istituto di matrice anglosassone
D’altronde è innegabile l’utilità di un istituto che consenta ai nubendi, ai coniugi e alle parti di una programmata o costituita unione civile di gestire consensualmente i rapporti, personali e patrimoniali, in un momento precedente la crisi del rapporto, in cui è più facile definire consensualmente il reciproco assetto degli interessi. Si tratta dei prenuptial agreements di matrice anglosassone, oggi reputati in contrasto con la previsione dell’articolo 160 del codice civile e col principio dell’indisponibilità dei diritti nascenti dal matrimonio.
Ad ogni modo, il disegno di legge, fissa il criterio direttivo del rispetto, oltre che delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buon costume, così consentendo di preservare in primo luogo, l’indisponibilità dello status coniugale o di parte di unione civile e di limitare la regolamentazione convenzionale ai diritti disponibili, escludendo altresì limitazioni dei diritti fondamentali della persona, una volta venuto meno detto status, per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dell’unione civile.
La redazione giuridica
Leggi anche:
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: STESSI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO?




