L’Azienda Sanitaria Provinciale è civilmente responsabile dei danni causati da aggressione di cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario territoriale.(Cassazione Civile, Sez. VI,  Sentenza n. 38020 del 02/12/2021)

Il Tribunale di Crotone, in accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’esclusiva responsabilità del Comune di Melissa in relazione ai danni sofferti dal danneggiato in conseguenza dell’aggressione di cani randagi su capi di gregge appartenenti a quest’ultimo.

Il Tribunale ha evidenziato come, sulla base della disciplina legislativa della Regione Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale non spettasse la sorveglianza preventiva della fonte di pericolo costituita dai cani randagi.

All’Azienda Provinciale è rimesso il compito di procedere a interventi di cattura dei cani randagi provocati da segnalazioni o richieste specifiche, con la conseguente mancata dimostrazione, da parte dell’attore, dei presupposti per l’accertamento della responsabilità in relazione ai danni derivanti dall’aggressione dei cani randagi.

Avverso la decisione d’Appello, il danneggiato propone gravame in Cassazione.

Con il primo motivo, si duole della nullità della sentenza impugnata, per avere il Tribunale di Crotone omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Calabria nei confronti della quale lo stesso attore aveva esteso la propria domanda nel corso del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente escluso la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale in relazione al fatto dannoso dedotto in giudizio, contravvenendo all’espresso dettato legislativo della Regione Calabria (L.R. n. 41 del 1990, così come successivamente modificata) che individua in tale azienda sanitaria l’ente preposto alla cattura e alla custodia dei cani vaganti, individuati dalla giurisprudenza di legittimità quali attività espressive della riferibilità soggettiva del dovere di protezione funzionale alla prevenzione dei danni provocati, a carico della collettività, dal fenomeno del randagismo.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale erroneamente condannato il danneggiato stesso al rimborso delle spese di lite in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Il primo motivo è inammissibile.

Il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del terzo.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo.

La L.R. Calabria n. 41 del 1990, art. 12 , specifica che l’attività attribuita all’Ente riguarda la cattura dei cani randagi, per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l’incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo.

La Corte territoriale, arbitrariamente ha configurato quale forma di controllo da esercitare unicamente “ex post a seguito di segnalazioni ovvero di specifiche richieste di intervento”: interpretazione fatta propria in assenza di alcun indice positivo o alcun criterio di stretta congruità logica idoneo a giustificarla.

Ciò posto, la responsabilità per i danni derivanti da randagismo è a carico degli Enti cui la Legge Regionale attribuisce compiti di cattura (e conseguente custodia) di cani randagi e il Servizio Veterinario competente per territorio ha il compito di cattura dei cani randagi.

Conseguentemente, in caso di aggressione di cani randagi, risponde l’Ente custode.

È dunque errata la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale per non avere l’attore fornito la dimostrazione di alcuna previa segnalazione di specifiche richieste di intervento inoltrate alla medesima azienda, dovendo ritenersi quest’ultima civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario territoriale; e tanto, indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento.

La sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione.

La redazione giuridica

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