Sul tema degli aiuti di Stato arrivano i chiarimenti di Unioncamere. Sono tali solo nel caso in cui l’intervento pubblico produca un vantaggio per l’impresa.

Unioncamere ha recentemente fatto il punto circa la concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese. Secondo l’ente pubblico, questi sono legittimi solo nel caso in cui l’intervento pubblico produca un vantaggio per l’impresa cui è rivolto.

Tuttavia un trasferimento di denaro da un soggetto pubblico ad un’impresa non si traduce necessariamente in un vantaggio per quest’ultima. Così Unioncamere ha risposto in merito alla concessione e gestione degli aiuti di stato alle imprese.

Secondo lo stesso ente, preliminarmente, per “aiuto di Stato” si intende ogni possibile beneficio conferito con un atto della pubblica autorità ad una impresa che opera sul mercato per prevenire o compensare equilibri di varia natura.

Inoltre, le forme di aiuti si possono concretizzare in molteplici modi,

Si va dal prestito all’iniezione di capitali, passando per garanzie, profitti degli investimenti eccetera.

Secondo la riposta di Unioncamere, dunque, possono costituire oggetto di contributi in “de minimis” le spese di viaggio di un’impresa per la partecipazione, per esempio, a un evento o a una manifestazione promozionale.

Non siamo, invece, in presenza di un aiuto di Stato laddove vi sia concessione di voucher per la copertura delle spese per l’attività svolta dai tutor aziendali per dei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Nella situazione di specie le imprese non godono di nessun vantaggio.

Ciò in quanto il voucher costituisce al massimo un risarcimento per i costi che l’impresa dovrà sostenere per assistere lo studente.

L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. In questo modo il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente, di conseguenza l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro.

Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi.

È inoltre bene ricordare che le imprese ospitanti dovranno garantire da un lato capacità strutturali, dunque spazi che sia consoli per l’esercizio delle attività ricomprese in alternanza scuola-lavoro. Non dovrà poi mancare la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività in convenzione.

Infine, occorreranno capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività.

 

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