Amniocentesi mal eseguita, sì al risarcimento del danno morale

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Due coniugi convenivano in giudizio la struttura sanitaria che aveva eseguito l’amniocentesi, errando nell’esecuzione della stessa

“Occorre evidenziare come la amniocentesi viene solitamente effettuata oltre il terzo mese di gestazione -come nel caso di specie – e per ciò in caso di esito negativo dell’indagine non vi è alcun diritto alla interruzione della gravidanza anche laddove la madre abbia espressamente dichiarato prima dell’esame che si sarebbe determinata in tale senso se avesse saputo delle patologie fetali”.

Due coniugi, neo genitori, convenivano in giudizio la struttura sanitaria che aveva eseguito l’analisi del liquido amniotico della neo mamma, errando nell’esecuzione delle stesse, con conseguente grave danno psicologico per la donna.

Come si racconta in sentenza (Tribunale Roma, sez. XIII, 02/08/2018, – ud. 28/07/2018, dep.02/08/2018 – n. 16044), i due coniugi, non appena appresa la notizia della gravidanza – data l’età avanzata della gestante – avevano deciso di effettuare indagini più specifiche volte a scongiurare il pericolo di anomalie cromosomiche e patologie genetiche nella nascitura, intenzionati ad interrompere la gravidanza in caso di esito positivo delle stesse.

Dopo aver effettuato il tritest e la translucenza nucale si erano pertanto rivolti alla struttura convenuta, per l’analisi del liquido amniotico. All’esito dell’indagine gli veniva rilasciato un apposito referto ove si dichiarava l’assenza di anomalie. Senonché, alla nascita, la bambina presentava un difetto cromosomico invalidante.

Come anticipato, la amniocentesi viene solitamente effettuata oltre il terzo mese di gestazione e dunque, anche in caso di esito negativo, non vi è alcun diritto per la gestante di interrompere la gravidanza; salvo i casi in cui questa sia espressamente consentita dalla legge, ossia quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. (art. 6 della L. 194 del 1978).

Tale grave pericolo perciò deve essere presente ex ante, a nulla rilevando che a seguito della nascita del bimbo affetto da patologie siano insorte sindromi psicologiche dovute allo stress emotivo e al dolore insorto.

Ciò significa che, come nel caso in esame, quand’anche vi fosse stato un errore nell’esecuzione dell’amniocentesi, esso non avrebbe mai potuto cagionare un danno alla gestante, la quale in ogni caso non avrebbe potuto procedere ad aborto terapeutico.

Invero, afferma il Tribunale di Roma, se è vero che i risultati dell’esame del liquido amniotico sarebbero stati comunque ininfluenti sulla possibilità di abortire, essi certamente avrebbero dato la possibilità alla madre di acquisire legittima consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, di modificare gradualmente le proprie aspettative e così prepararsi psicologicamente, anche eventualmente ricorrendo ad adeguato supporto psicologico, al fine di affrontare più saldamente l’attendibile percorso di accettazione e preparazione all’accoglimento della neonata.

Ecco perché – continua il Tribunale capitolino – le conclusioni sopra citate non esimono dall’accertare la negligenza o l’imperizia usata dei medici. Ed è proprio in ragione di tali motivazioni che ai due genitori, -proprio perché non a conoscenza della patologia in base all’errato referto medico- va riconosciuto “il diritto al risarcimento del danno morale, da intendersi come pecunia doloris ovvero danno morale transeunte legato allo shock della notizia appresa al momento della nascita”.

Avv. Sabrina Caporale

 

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