La Corte di Cassazione fa il punto in merito alla installazione di una antenna ingombrante sul lastrico condominiale e alla legittimità di tale decisione.

Lo Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 24767/2018 ha fornito chiarimenti importanti circa l’installazione di una antenna ingombrante sul lastrico condominiale.

Secondo gli Ermellini, infatti, è corretto l’annullamento della delibera condominiale che, non all’unanimità, ha deciso l’installazione di una antenna ingombrante di telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un condominio contro la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva accolto la domanda di un’inquilina.

La donna aveva chiesto che venisse annullata la delibera assembleare che aveva approvato non all’unanimità, l’installazione di una antenna ingombrante per la telefonia mobile sul lastrico solare del palazzo.

Per la Corte Territoriale la decisione avrebbe violato l’art. 1120, secondo comma, c.c.

Tale violazione sussisteva poiché l’antenna, a causa delle dimensioni dell’impianto e delle sue caratteristiche, comprometteva l’utilizzo del lastrico solare.

E questo non solo riguardo alla porzione occupata, ma al bene nel suo complesso.

Pertanto, sono state ritenute inammissibili e infondate le allegazioni del condominio secondo le quali la signora avrebbe perso l’interesse ad agire per l’annullamento della delibera condominiale.

Ciò in virtù del fatto che la stessa aveva accettato la sua quota millesimale del canone versato dalla compagnia telefonica.

Inoltre, sotto altro aspetto, avrebbe ratificato il contratto tra la compagnia e il Condominio.

La decisione è stata contestata dal condominio sotto diversi aspetti dinanzi alla Corte di Cassazione, ma senza esito positivo.

I giudici si sono soffermati in particolare sulla doglianza che riguardava la omessa pronuncia della Corte distrettuale sul motivo di appello con cui il Condominio aveva evidenziato la ratifica, da parte della signora, del contratto tra esso condominio e la compagnia telefonica.

È stato infatti specificato che l’oggetto del giudizio fosse l’annullamento della delibera assembleare di installazione dell’ antenna ingombrante sul lastrico. E non, dunque, la validità del contratto tra il condominio e la società di telefonia.

Ne consegue pertanto che la deduzione circa la ratifica del contratto rileva in causa esclusivamente sotto il profilo della astratta idoneità della dedotta ratifica a far venir meno l’interesse della condomina all’impugnativa della delibera.

La Cassazione precisa altresì che la Corte territoriale ha correttamente annullato la delibera. Il tutto tenendo conto dello spazio occupato dall’antenna sul lastrico solare.

Pertanto, ha ritenuto che, a differenza di quanto sostenuto dal condominio, l’ingombro in questione, sebbene limitato, era sufficiente a compromettere l’utilizzo del lastrico.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623


Leggi anche:

IMPEDIRE DI ACCEDERE AL TERRAZZO DEL CONDOMINIO, È POSSIBILE?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui