Assegnazione della casa coniugale e pedissequa trascrizione

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Assegnazione della casa coniugale e pedissequa trascrizione

Assegnazione della casa coniugale: può essere impugnata la vendita simulata anche in difetto di trascrizione (Cass. civ., sez. II,  26 settembre 2022, n. 27996).

Assegnazione della casa coniugale ed effetti della relativa trascrizione.

Anche in caso di difetto di trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale, l’assegnatario può impugnare la vendita simulata.

«Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l’assegnatario ad agire in giudizio ex art. 1415, comma 2, c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione, indipendentemente dalla circostanza che allo stesso non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione».

In sede di separazione veniva assegnata la casa coniugale alla madre quale collocataria dei figli minori.

In modifica di tali condizioni, nel 2002 (e nel 2003, 2005 nelle sentenze non definitiva e definitiva di divorzio, emanate dal Tribunale di Roma) al padre è affidato il figlio e assegnata la casa familiare.

Nel 2004 la madre vende la propria quota indivisa della casa familiare, nonché altro immobile ad una società di cui lei stessa è rappresentante legale e amministratrice unica. Nel 2005, la donna conviene in giudizio l’ex marito con domanda di scioglimento della comunione della casa familiare e di regolamentazione del godimento dell’altro immobile.

L’uomo propone domanda riconvenzionale di simulazione assoluta della compravendita.  In primo grado è accolta dal Tribunale quest’ultima domanda. In secondo grado, nel 2017, la pronuncia di primo grado è integralmente riformata, con rigetto della domanda di simulazione e scioglimento della comunione.

Avverso la sentenza di secondo grado, l’ex marito propone ricorso per Cassazione lamentando con il motivo principale, che la Corte d’Appello avesse negato la legittimazione ad agire per far accertare la simulazione della compravendita, in quanto privo di un diritto sostanziale pregiudicato dalla vendita.

Il motivo di ricorso è fondato. L’art. 1415 c.c., comma 2, prevede un’ipotesi di legittimazione straordinaria dei terzi ad agire in giudizio per far accertare la simulazione di un contratto stipulato inter alios “quando essa pregiudica i loro diritti”.

Con questa espressione la legge specifica il tratto che accomuna le varie ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire in giudizio in nome proprio per far valere un diritto altrui: la titolarità in capo al terzo di un diritto o un rapporto collegato con un altro diritto o rapporto da un nesso per cui il primo diritto è “pregiudicato” – nel senso di: “giuridicamente dipendente” dal secondo, che perciò è diritto o rapporto pregiudiziale-condizionante.

È in virtù di tale collegamento che i terzi titolari di un diritto dipendente sono legittimati in via straordinaria, nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, a dedurre in giudizio il diritto o rapporto pregiudiziale-condizionante.

 In altri termini, è in virtù di tale nesso che i terzi possono far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.).

Il difetto di tempestiva trascrizione di assegnazione della casa coniugale – consentita da Corte Cost. 454/1989, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 155 c.c., comma 4, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi – non lo rende opponibile ai terzi, una volta trascorsi nove anni dalla data del provvedimento (cfr. L. n. 898 del 1970, art. 6, in quanto richiama l’art. 1599 c.c., così come interpretato da Cass. SU 11096/2002).

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

“Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l’assegnatario/a ad agire in giudizio ex art. 1415 c.c., comma 2, per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che all’assegnatario/a non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione”.

La sentenza viene cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione di Sassari.

Avv. Emanuela Foligno

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