Assegno bancario non trasferibile, la falsificazione non è reato

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Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dal legislatore e trasformato in illecito civile

Falsificare un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non costituisce più reato. Il comportamento, infatti, configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, del d.lgs. n.7/2016, e trasformato in illecito civile.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione pronunciandosi sul dubbio interpretativo sollevato nell’ambito di una causa che aveva visto la condanna di un soggetto per i reati di ricettazione e, per l’appunto, falsità in scrittura privata.

L’uomo, in particolare lamentava che il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della pena da parte del giudice per le indagini preliminari. Il falso contestato, infatti, era stato abrogato alla data della pronuncia.

La questione è stata quindi sottoposta ai Giudici di Piazza Cavour. Nello specifico, si chiedeva se la relativa condotta fosse ormai da ritenersi trasformata in illecito civile o se avesse integrato il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito previsto dall’articolo 491 de Codice penale.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 40256/2018, hanno definitivamente fatto chiarezza su tale aspetto, ritenendo condivisibile il primo orientamento interpretativo.

I Giudici Ermellini, hanno inoltre evidenziato che permane, invece, la rilevanza penale della falsità sugli assegni trasmissibili mediante girata. Tale distinzione, non genera alcuna ingiustificata disparità di trattamento. Ciò, sottolineano dal Palazzaccio, “in ragione della rilevata peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni”. Questa, infatti, è “qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente”. Condizioni tali, quindi, “da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale”.

In conclusione, quindi, la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna dell’imputato con riferimento al delitto di cui all’art. 485 del codice penale. Ciò in quanto il fatto, qualificato ai sensi dell’art. 485 del codice penale, “non è più previsto dalla legge come reato”.

 

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