Respinto il ricorso di un padre accusato di aver omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento ai due figli minori
Venti giorni di reclusione e 200 euro di multa, in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570 del codice penale. E’ la pena inflitta in sede di merito a un uomo accusato di essersi sottratto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore, facendo mancare ai due figli minori i necessari mezzi di sussistenza, in particolare, omettendo di corrispondere l’assegno di mantenimento di 350 euro mensili stabilito dal Tribunale.
Nel ricorrere per cassazione l’imputato chiedeva l’annullamento del provvedimento, deducendo, tra gli altri motivi, che la Corte d’appello aveva motivato la sua penale responsabilità, da un lato, limitandosi a fare richiamo a massime giurisprudenziali, dall’altro, omettendo di procedere ad una adeguata valutazione critica degli atti processuali e degli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riguardo all’elemento psicologico.
Su tale punto, tuttavia, i Giudici del Palazzaccio, con la sentenza n 11627/2020, hanno ritenuto inammissibili le doglianze del ricorrente.
Per la Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnazione, il Collegio distrettuale non si era limitato a richiamare i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte, ma aveva attentamente argomentato la conferma del giudizio di penale responsabilità evidenziando che, dalle convergenti deposizioni dell’ex convivente dell’imputato e del padre della stessa, risultava provato l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento.
Inoltre, sulla scorta degli esiti dell’istruttoria dibattimentale, non era dimostrata l’eccepita impossibilità del prevenuto di adempiere all’obbligo, giustificata dalle difficoltà economiche conseguenti dal licenziamento; in particolare, l’uomo non aveva fatto fronte agli obblighi – neanche in modo parziale – durante il periodo in cui aveva svolto una regolare attività lavorativa né durante il periodo in cui era stato successivamente assunto con un contratto a tempo determinato.
D’altra parte, non si poteva escludere che il prevenuto avesse accantonato dei risparmi al fine di fare fronte al pagamento anche solo parziale degli assegni dovuti alla prole.
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal Giudice di appello in sentenza, il ricorso si risolveva, dunque, nella sollecitazione ad una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in Cassazione, “dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali”.
La redazione giuridica
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