Qualora il contratto di assicurazione contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa fatta valere dall’assicurato
Il contratto di assicurazione
La società ricorrente aveva stipulato con la compagnia assicurativa convenuta un contratto per assicurare la propria produzione di vino da eventi che ne danneggiassero la qualità.
Nel corso del rapporto, la società ricorrente aveva notato un deterioramento della produzione dovuto alla aldeide acetica, ed aveva pertanto rivendicato il ristoro del danno dall’assicuratore. Quest’ultimo aveva eccepito che si trattava di un evento non compreso tra quelli assicurati, ed anzi che rientrava tra le esclusioni previste dalla polizza.
Ne era, così, derivata una controversia nella quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo che fosse onere della società assicurata, di dimostrare che il danno subito non rientrasse tra le esclusioni di polizza cosi come eccepito dalla compagnia di assicurazione, e che tale prova ben poteva essere fornita con un accertamento tecnico preventivo, mai proposto.
La decisione veniva confermata in secondo grado, con identiche motivazioni e successivamente veniva impugnata dalla società ricorrente con ricorso per cassazione.
Ad avviso della ricorrente la corte di merito aveva mal interpretato l’art. 2697 c.c., in relazione alla vicenda esaminata, nella parte in cui aveva ritenuto che fosse onere dell’assicurato dimostrare che il fatto verificatosi non rientrasse tra quelli esclusi dall’assicurazione.
Invero, la corte territoriale aveva fatto applicazione di un orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’attore”. (Cass. 4234/2012; Cass. 15630/2018).
Il giudizio di legittimità
Ma tale orientamento – hanno affermato gli Ermellini – non era “propriamente riferibile al caso concreto”; e in ogni caso di recente la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa; tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all’assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione di dette clausole”. (Cass. 1558/2018).
In altre parole, si è detto che “la circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare (Cass. 1558/ 2018).
La decisione
In sostanza, nel caso di specie spettava all’assicurato provare che il danno subito rientrasse tra i rischi inclusi, e questa prova era stata fornita, poiché la polizza prevedeva la copertura per tutti i “danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa”; mentre era onere della assicurazione dimostrare che si era trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrate tra i rischi esclusi, proprio in quanto quest’ultimo è un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Per queste ragioni, la Suprema Corte (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 7749/2020) ha accolto il ricorso e cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame.
Avv. Sabrina Caporale
Leggi anche:
L’ASSICURAZIONE NON RIMBORSA L’ASSICURATO CHE SCEGLIE UN PROPRIO LEGALE