È valida la clausola inserita nel contratto di assicurazione che esclude il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici non designati dalla compagnia assicurativa
Un odontotecnico era stato citato in giudizio per il risarcimento dei danni da responsabilità professionale medica in relazione agli esiti di un trattamento ortodontico; costituitosi in giudizio, quest’ultimo aveva domandato, oltre al rigetto delle domande avversarie, la condanna degli attori al pagamento dei compensi dovuti per l’attività prestata ed inoltre otteneva di chiamare in causa la propria assicurazione.
In primo grado l’adito tribunale accolse la domanda principale rigettando quella riconvenzionale proposta dal convenuto; condannò perciò l’assicurazione chiamata in causa a tenere indenne l’odontoiatra dalle somme dovute agli attori a titolo di risarcimento del danno. Rigettò, invece, la domanda con cui quest’ultima aveva chiesto la condanna dalla compagnia assicuratrice anche al rimborso, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma terzo, c.d. delle spese sostenute per la propria difesa tecnica in giudizio.
La pronuncia della Corte d’appello
La Corte d’appello di Cagliari confermò integralmente la pronuncia di primo grado, in particolare affermando che la clausola prevista nelle condizioni generali del contratto di assicurazione (secondo la quale “la società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”) non fosse contraria all’applicazione dell’art. 1917, comma 3, c.c., “da un lato non avendo la compagnia assicuratrice assunto la gestione della pratica a nome dell’assicurato, e dall’altro canto trattandosi di norma non specificamente approvata ex art. 1341, comma 2, c.c.
“In tale contesto la citata pattuizione costituiva previsione negoziale pienamente valida ed efficace, non in contrasto con il principio di cui all’art. 1917, comma 3, c.c.
La pronuncia è stata definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 4202/2020), la quale ha rammentato che “a giustificare l’esclusione del rimborso delle spese legali non basta la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l’assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell’assicurato”.
Nel caso in esame, l’assicurato aveva deciso espressamente di non avvalersi di tale patto: scelta di per sé legittima, ma tale da rendere inoperante il diritto al rimborso.
Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile con conseguente condanna del ricorrente la pagamento delle spese di giudizio, in favore della controparte.
La redazione giuridica
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