L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali degli odontotecnici copre anche il periodo di frequentazione della scuola o di istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecno scientifiche o esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro

La vicenda

La Corte d’Appello di Catania aveva respinto la domanda presentata da un professionista appartenente alla categoria degli odontotecnici, volta ad ottenere la rendita da malattia professionale (fibrosi polmonare causata dall’esposizione al berillio, contratta nell’esercizio dell’attività).

La Corte territoriale non aveva ritenuto dimostrata l’esposizione del ricorrente al rischio professionale, sia nel periodo di frequentazione della scuola per odontotecnici in quanto non costituente attività lavorativa e sia nel periodo successivo (dal 1997 al 2005) per difetto di allegazioni sull’impegno temporale giornaliero dell’attività di lavoro; aveva inoltre, escluso il nesso causale sul rilievo che la durata dell’esposizione, limitata al periodo di attività lavorativa, fosse inferiore ai dieci anni e non fosse neanche accertata la quantità temporale dell’esposizione durante il lavoro.

Il ricorso per cassazione

Contro tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione lamentando tra gli altri motivi, la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, che comprende nell’assicurazione “gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecno scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro…”; a detta del ricorrente la pronuncia della corte d’appello siciliana era altresì errata nella parte in cui aveva disatteso le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, in modo apodittico e superficiale, senza procedere ai necessari approfondimenti, anche mediante rinnovo della consulenza tecnica, e senza riferimento alcuno ad eventuali fattori causali estranei all’attività lavorativa.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 2592/2020) ha accolto il ricorso perché fondato.

Il D.P.R. n. 1164 del 1965, art. 4, n. 5, include tra le persone a cui si applica la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali anche “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o a esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. 2887/04; n. 19495/09) che “In tema di infortuni sul lavoro, con riguardo a quelli occorsi nello svolgimento di attività didattica, il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 5, limita la copertura assicurativa agli insegnanti ed alunni che attendono ad esperienze o a esercitazioni pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro. Pertanto, la tutela assicurativa, che copre soltanto tale rischio specifico e non anche quello generico, è operante quando l’evento lesivo si sia verificato nel corso o in conseguenza di tali esperienze tecnico – scientifiche o di tali esercitazioni pratiche (ossia nel corso di attività essenzialmente manuali, pur se legate a conoscenze teorico scientifiche) ovvero quando sia legato con nesso di causalità allo svolgimento di tali attività”.

La copertura assicurativa per gli odontotecnici

La sentenza impugnata laddove aveva escluso, ai fini della valutazione dell’esposizione a sostanze nocive, il periodo (dal 1988 al 1993) in cui il professionista aveva frequentato la scuola per odontotecnico, con relative esercitazioni tecnico pratiche, “atteso che non si tratta di attività lavorativa”, aveva violato il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4.

Invero, come premesso, la Corte d’appello aveva ritenuto non dimostrato il periodo decennale di esposizione, indicato nella relazione peritale, poiché aveva preso in esame solo gli anni in cui quest’ultimo aveva svolto attività lavorativa; in tale contesto, il periodo di frequentazione della scuola per odontotecnici e la relativa, ove accertata, esposizione, assumevano rilievo decisivo ai fini della verifica di esistenza del nesso causale.

Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

La redazione giuridica

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