Spetta al giudice di merito, in caso di lesioni stradali non aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, scegliere di disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, o quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa

Il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 444 c.p.p., disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di lesioni stradali gravi.

Contro tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e l’illegittima applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, limitatamente alla revoca della patente, per un nuovo esame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 20.12.2019.

La sentenza n.8/2019 della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019, intervenuta nelle more del processo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l’automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali aggravate (artt. 589 bis e 590 cis c.p.) non riconducibili allo stato di ebbrezza o ad alterazioni per l’assunzione di droghe.

Invero, si legge nella sentenza della Corte costituzionale che “nell’art. 222 C.d.S. l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal comma 3 sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis c.p. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal comma 3 sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis c.p.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

La discrezionalità del giudice di merito

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice (…)”.

È dunque, rimesso alla discrezionalità del giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 C.d.S., la decisione di disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, o quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 C.d.S.

La decisione

Nella vicenda in esame, il giudice capitolino, in sede di pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p., aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 prima dell’intervento della Corte Costituzionale.

Al riguardo, i giudici della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Quarta Penale, sentenza n. 4924/2020) hanno affermato che “la sanzione amministrativa in parola non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che è limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia”.

Nondimeno, poiché la durata della sospensione o la revoca dev’essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e trasmessa al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.

La redazione giuridica

Leggi anche:

OMICIDIO STRADALE NON AGGRAVATO: SI’ ALLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui