È irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi

La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna a carico dell’imputato per il delitto di atti persecutori consumato ai danni della moglie separata.

In risposta ai motivi di appello, la Corte di merito aveva osservato che l’intervenuta remissione di querela era inefficace in considerazione della ripetizione delle minacce, non avendo rilievo alcuno la loro gravità.

Contro tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in tre motivi.

A detta della difesa la corte territoriale si era ricondotta alla motivazione del primo giudice non verificando così la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Facendo poi riferimento alle sole minacce inviate tramite messaggi telefonici non aveva affrontato la questione della sussistenza del perdurante stato d’ansia, o il fondato timore per la propria incolumità o il mutamento delle abitudini di vita, patiti dalla vittima, la quale aveva dimostrato – anche dal contegno tenuto in udienza – di non aver particolare timore del prevenuto.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, il ricorrente aveva chiarito che il suo intento non era affatto quello di perseguitare la moglie ma solo rivendicare le proprie esigenze abitative ed impedire, inoltre, che la loro figlia fosse costretta a frequentare il nuovo compagno.

Inoltre, secondo il ricorrente vi sarebbe stata violazione di legge per non avere ritenuto la remittibilità della querela sulla sola base della ripetitività delle minacce senza valutarne la gravità, come è invece richiesto dall’art. 612 bis c.p., comma 4.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato (Quinta Sezione, sentenza n. 5092/2020).

Quanto al primo motivo di censura, il Supremo Collegio ha chiarito che l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale “il cambiamento delle abitudini di vita può essere un sintomo della condotta illecita ma non è un requisito essenziale” è errata in considerazione della stessa lettera dell’art. 612 bis c.p. che prevede che, per configurare il delitto di atti persecutori, alla condotta, reiterata, di minaccia o molestia, debba derivare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma: un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, o il fondato timore per l’incolumità della vittima o di un suo prossimo congiunto o di una persona a questa legata da vincoli affettivi o, infine, il mutamento delle sue abitudini di vita.

L’evento in questione si pone così come elemento essenziale del contestato reato e non appare sufficiente a colmare il vuoto motivazionale della Corte d’appello l’affermazione fatta dal giudice di prime cure circa la “realizzazione (in capo alla persona offesa) dell’evento costituito dal progressivo accumulo di disagio degenerato in uno stato di prostrazione psicologica della vittima”, sia perché non era dato comprendere se tale “disagio” si fosse trasfuso in uno degli eventi previsti dalla norma (pur apparendo prospettare “un perdurante e grave stato d’ansia”), sia perché, pur in presenza di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale non aveva fornito adeguata risposta ed anzi, meramente ipotizzando un diverso evento (“il mutamento delle abitudini di vita”), ne aveva escluso (erroneamente) la rilevanza.

La remissione della querela

Anche il terzo motivo di censura è stato accolto, dal momento che l’affermazione della Corte di merito, secondo cui “la remissione della querela non [aveva] potuto produrre l’effetto estentivo del reato, poiché le minacce erano state reiterate, a nulla rilevando il carattere di gravità, ma solo la loro ripetizione volta a spaventare la vittima”, è in contrasto con la lettera della norma, l’art. 612 bis c.p., comma 4, che prevede come la querela sia irrevocabile solo quando le minacce reiterate concretino anche l’ipotesi prevista dall’art. 612 c.p., comma 2 e, quindi, “se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339” del medesimo codice.

In sintesi, è stato chiarito che:

  • è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi (Sez. 5, n. 2299 del 17/09/2015);
  • ed anche che, in tema di atti persecutori, quando la condotta sia realizzata mediante minacce gravi e reiterate, non spiega alcun effetto sulla regola di irrevocabilità della querela la modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave (art. 612 c.p., comma 2) introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 5, n. 12801 del 21/02/2019).

Perciò, la sentenza è stata annullata non avendo la Corte territoriale valutato se le minacce reiterate consumate dall’imputato avessero altresì concretato le ipotesi previste dall’art. 612 c.p., comma 2.

Avv. Sabrina Caporale

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