Primario costretto a richiedere il prepensionamento per il mobbing subito (Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2022, n.12280).
Primario costretto a subire mobbing si rivolge al Giudice del Lavoro. La Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione del Tribunale di Terni e rigettava la domanda nei confronti della Azienda USL Umbria avente ad oggetto la condanna al risarcimento nei confronti del primario del Servizio di Igiene Mentale costretto al prepensionamento in ragione del mobbing sofferto, del relativo danno nelle sua componente patrimoniale (pensionamento anticipato, mancato compenso da Coordinatore del Dipartimento, differenziale tra pensione percepita e quella corrispondente alla massima anzianità contributiva, differenziale relativo al TFR) e non patrimoniale (danno biologico e morale, danno all’immagine).
La Corte di Appello, così come il primo Giudice, non riteneva configurabile il mobbing invocato dal lavoratore, poiché non risultavano-da parte della Azienda Sanitaria- intenti persecutori.
Il Primario, che si era trovato a dirigere la struttura sanitaria affidatagli in condizioni difficili, ma già preesistenti all’assunzione dell’incarico, impugna la decisione in Cassazione.
Con il primo motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la parzialità della considerazione degli aspetti fattuali della vicenda cui, a detta del ricorrente, andrebbe ricondotto, inficiandolo, il giudizio di incompatibilità tra la vicenda stessa e l’istituto del mobbing; con il secondo motivo, imputa alla Corte territoriale la valorizzazione di situazioni di fatto pregresse inidonee a porsi come parametro per la valutazione del carattere pregiudizievole della condotta datoriale.
La Suprema Corte ritiene le doglianze inammissibili.
Il percorso logico della Corte d’Appello è del tutto corretto. Il Collegio ha riletto la sequenza comprendente le dimissioni del Primario dalla struttura a suo tempo diretta, l’assegnazione ad altra, la collocazione di questa al di fuori del perimetro dell’istituendo Dipartimento, l’attribuzione al subentrante dell’incarico di coordinatore del Dipartimento opportunamente riorganizzato in termini tali per cui deve considerarsi un insieme di decisioni non assunte contro il ricorrente.
La vicenda, dunque, non è contraddistinta da quei caratteri persecutori ingiustificati che connotano il mobbing.
L’assegnazione del Primario ad altra struttura, dislocata rispetto al Dipartimento, e l’assegnazione al subentrante dell’incarico di Coordinatore, non possono essere ritenute condotte persecutorie, umilianti e svilenti della professionalità del Primario ricorrente.
Di talchè, la intera vicenda che ha visto il Primario costretto al prepensionamento, non può essere attribuita alla Azienda sanitaria, bensì a una libera scelta dello stesso lavoratore che ha preferito accedere al prepensionamento, in luogo del mantenimento dell’incarico di direzione affidatogli e inerente una struttura in condizioni particolarmente difficili.
Conseguentemente, le domande del danno patrimoniale (pensionamento anticipato, mancato compenso da Coordinatore del Dipartimento, differenziale tra pensione percepita e quella corrispondente alla massima anzianità contributiva, differenziale relativo al TFR) e non patrimoniale (danno biologico e morale, danno all’immagine), risultano infondate.
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno
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