Peculato: uso abusivo del telefono d’ufficio, esclusa la tenuità del fatto

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In materia di peculato non è esclusa la punibilità del dipendente pubblico che utilizza per un periodo significativo (circa due anni) il telefono dell’ufficio per scopi personali

La vicenda

La Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato dal reato di peculato per uso abusivo di una linea telefonica d’ufficio con complessivo costo delle telefonate di mille euro, perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

Invero, il Giudice dell’appello aveva ritenuto il fatto di particolare tenuità posto che l’imputato oltre ad essere incensurato aveva integralmente ristorato il costo economico delle telefonate.

Come è noto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

La pronuncia della Cassazione

Tale ragionamento non ha convinto i giudici della Suprema Corte (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 6550/2020) che hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.

“A parte l’inconferente riferimento – ai fini della applicazione della causa di non punibilità – del ristoro del danno e della incensuratezza dell’imputato”, la pronuncia della corte molisana era altresì contraria al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale”, ostativo al riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 18192 del 20/03/2019), nella specie trattandosi di una condotta tenuta ripetutamente per un lungo lasso temporale”.

La redazione giuridica

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