Per la Corte di Cassazione la gravità del danno provocato nel caso di una minore è oggettivo in termini di sviluppo psicofisico

Niente sconti per chi compie atti sessuali con una minorenne determinandone lo stato di gravidanza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 49572 del 16 dicembre 2015. Gli Ermellini non hanno infatti riconosciuto all’imputato l’attenuante della ‘minore gravità’ così come previsto dall’articolo 609 quater, terzo comma, del codice penale, rigettandone l’impugnazione.

L’uomo aveva fatto ricorso ritenendo la pena inflitta, 3 anni di reclusione, sproporzionata rispetto al fatto. Secondo il ricorrente, inoltre, la sua condanna non teneva conto della consolidata giurisprudenza che non esclude l’attenuante per il semplice fatto che la vittima sia minorenne.

La Suprema Corte ha effettivamente riconosciuto che “l’attenuante speciale non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa”, ossia la minore età della vittima e l’aver compiuto un atto sessuale, ritenendo invece necessario considerare “tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività”.

Ciò che importa maggiormente, tuttavia, per i giudici del Palazzaccio, è la necessità di valutare il fatto alla luce di tutte le componenti nonché degli elementi indicati dal codice penale, fra cui vi è certamente la gravità del danno cagionato. In base a tale principio, per la Corte  “non v’è dubbio che l’aver provocato lo stato di gravidanza di una minore non ancora dodicenne determina un danno oggettivo al normale sviluppo psicofisico”.

Non rappresenta motivo di attenuante neanche l’elemento del consenso in quanto, in tema di atti sessuali con soggetto di età inferiore ai quattordici anni, “il consenso del minore, sebbene in astratto non del tutto trascurabile ove congiunto alla obiettiva minima intrusività delle condotte poste in essere, assume una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima e dell’eventuale riconoscimento dell’attenuante, in quanto il vizio radicale che colpisce tale manifestazione di volontà ne comporta la sostanziale svalutazione in assenza di altri significativi fattori denotanti la modestia dell’episodio criminoso”. Inoltre, l’ipotesi della ‘minore gravità’  va esclusa  anche “in considerazione della reiterazione dei rapporti sessuali”.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui