La Corte di Cassazione ha confermato il diritto dell’avvocato a recuperare in via esecutiva le spese generali se la sentenza distingue gli esborsi dagli onorari.
Quando si parla di atto di precetto del legale questo può ritenersi legittimo per recuperare le spese generali? Con l’ordinanza n. 3970/2018 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, i giudici si sono pronunciati su una vicenda che aveva visto contrapposti l’Inps e un avvocato.
In particolare, il legale aveva notificato all’Istituto dei precetti per il recupero del rimborso c.d. forfettario del 10% delle spese generali. Ciò era avvenuto in relazione a compensi professionali liquidati in suo favore dal Tribunale in più sentenze.
Tuttavia, nonostante l’opposizione dell’Inps fosse stata inizialmente respinta, la Corte d’Appello ha dato ragione all’Istituto.
Nello specifico, il giudice a quo sostiene che l’avvocato non potesse ottenere un ulteriore pagamento per il titolo dedotto. All’avvocato, l’Inps aveva già liquidato gli importi di cui alle sentenze. Tra questi, erano compresi anche quelli a titolo di rimborso di spese di lite.
Questo in quanto in alcuni casi tali spese erano state liquidate dal giudice in un unico importo insieme agli onorari. E questo senza distinguere gli onorari dalle altre voci onde sarebbe stato impossibile determinare l’importo dovuto (che costituisce una percentuale degli onorari) con quella certezza che rappresenta un requisito di validità del precetto.
Di diverso avviso è stata la Cassazione che si è espressa circa l’ atto di precetto del legale finalizzato al recupero delle spese generali.
La Cassazione ha accolto il ricorso con cui l’avvocato aveva evidenziato che solo in alcuni casi le spese erano state liquidate dal giudice senza distinguere gli onorari dalle altre voci. Mentre, in altri casi, i giudici avevano liquidato distintamente le spese rispetto alle altre voci (diritti e onorari). Su queste, si calcola la percentuale del 10% delle spese generali, che ben poteva essere quindi correttamente determinata.
Ancora, i giudici di Cassazione evidenziano come il rimborso delle spese generali (nella specie, richiesto ai sensi dell’ art. 15 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585/1994) spetti all’avvocato in via automatica e con determinazione “ex lege”.
Questo poiché si deve ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore nella misura del 10%, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.
Da ciò consegue che l’avvocato distrattario sarà legittimato a pretenderne il pagamento. Ciò avverrà in forza della sentenza da cui discende la liquidazione delle stesse voci e nelle quali deve ritenersi compresa quella in discussione.
Invece, conclude la Cassazione, è infondato sostenere che sia la parte rappresentata a dover impugnare una sentenza all’interno della quale si ritiene già compresa ex lege la condanna al pagamento della somma a favore dell’avvocato distrattario.
Infatti, fino a quando non interviene l’eventuale revoca del provvedimento di distrazione, il difensore distrattario sarà l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari.
Tuttavia, la somma dovuta potrà essere riconosciuta, in via esecutiva, soltanto in un caso. Ovvero, laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari.
Ciò in quanto, in caso contrario, vengono meno i requisiti della liquidità e della certezza. Questi devono contraddistinguere il diritto di credito che costituisce l’oggetto del titolo esecutivo.
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