Non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale opera la precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale

L’attraversamento della strada a 9 metri dalle strisce

La Corte di Appello di Messina aveva confermato la sentenza assolutoria, per insussistenza del fatto, resa dal Tribunale di Messina nei confronti di una donna, chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Alla prevenuta era addebito di avere provocato la rovinosa caduta di un ciclista, per un attraversamento al di fuori delle strisce pedonali.

La Corte territoriale aveva osservato che l’attraversamento pedonale teatro del sinistro era ampiamente segnalato e sottolineava che tale circostanza imponeva al ciclista di prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni. Ciò posto, il Collegio aveva rilevato che l’imputata avesse attraversato la strada a soli nove metri di distanza dalle strisce; ed aveva ritenuto tale circostanza non rilevante, atteso che l’elevata velocità della bicicletta e l’assenza di alcuna cautela da parte della persona offesa nell’impegnare quel tratto stradale inducevano a ritenere che l’investimento si sarebbe comunque verificato, anche se il pedone si fosse trovato esattamente in corrispondenza delle strisce pedonali.

Contro la predetta sentenza della Corte di Appello di Messina hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi della vittima, lamentando l’errata ricostruzione della dinamica dell’incidente.

In particolare, a detta dei ricorrenti, i giudici di merito avevano erroneamente valutato la condotta commissiva del ciclista, rispetto alle lesioni mortali riportate dal medesimo, anziché soffermarsi sulla condotta del pedone, la cui condotta era stata senza dubbio significativa nella produzione dell’evento, avendo effettuato l’attraversamento con gesto repentino, sbucando tra due autovetture che si trovavano parcheggiate a lato della strada. E in ogni caso, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere almeno il concorso di colpa, tenuto conto della violazione dell’obbligo di dare precedenza ai veicoli, che si profila ogni qual volta l’attraversamento avvenga al difuori delle strisce pedonali.

Ma il ricorso non è stato accolto. I giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 47204/2019) hanno condiviso il ragionamento seguito dalla Corte distrettuale poiché logico e immune da vizi.

Segnatamente, la Corte di Appello aveva evidenziato che il profillo di colpa ascritto al pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, risultava causalmente non rilevante, rispetto alla concreta dinamica dell’incidente. Ciò in riferimento al modesto grado di difformità tra la condotta attesa e quella in concreto tenuta. Il Collegio aveva infatti rilevato che anche laddove l’attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, atteso che la condotta di guida del ciclista è risultata, in concreto, del tutto inosservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Al riguardo i giudici della Suprema Corte hanno richiamato il noto indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze”.

La decisione

E nel caso in esame, la Corte aveva chiarito che non era possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale (Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014).

Ed invero, “nel caso in cui il tratto stradale sia costeggiato da case ed esercizi commerciali, il conducente di un veicolo deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere una andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare investimenti” (Sez. 4, n. 39474 del 16.02.2016.).

Ragionando in questi termini, la corte territoriale si era conformata ai richiamati principi di diritto, essendosi soffermata sulle caratteristiche del tratto stradale in cui si era verificato l’investimento, caratterizzato dalla presenza di attraversamento pedonale e da esercizi commerciali.

La redazione giuridica

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