Per il calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale deve tenersi conto non del momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, ma del momento in cui la produzione di tale danno diventa percepibile dal danneggiato

La vicenda

Nell’atto introduttivo del giudizio relativa a una causa per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, l’attore aveva esposto che nel 1989, dovendo presentare la denuncia di successione a seguito del decesso della madre, della quale era unico erede, si era rivolto al notaio convenuto in giudizio.

La redazione della denuncia di successione, secondo l’attore, non avrebbe dovuto dar luogo a particolari problemi, poiché i beni relitti erano in parte fabbricati e in parte terreni agricoli regolarmente accatastati, sicché la possibilità di accertamento di un valore maggiore di quello dichiarato sarebbe stata esclusa se ai singoli cespiti fosse stato attribuito un valore non inferiore a quello risultante dai redditi catastali moltiplicati per determinati coefficienti, con la sola eccezione per eventuali aree edificabili (la c.d. valutazione automatica di cui al DPR 26.4.86 n. 131 art. 52 co. 4).

L’avviso di accertamento

Senonché nel 1995, il predetto ricevette la notifica di un accertamento di maggior valore, così venendo a conoscenza che il notaio, anche per errori nel calcolo, non aveva redatto la denuncia di successione nel rispetto delle suddette regole, che consentono la tassazione con l’applicazione della c.d. valutazione automatica del valore dei beni, in luogo del valore di mercato, se il valore denunciato non è inferiore al valore che si ottiene moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti di legge.

Avverso detto avviso di accertamento l’attore propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ottenendo una decisione sostanzialmente favorevole. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, confermò totalmente l’avviso di accertamento. Quindi l’attore propose azione di responsabilità contro il notaio intesa a ottenere il risarcimento del danno subito.

L’azione per il risarcimento del danno da responsabilità professionale

L’adito Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva, respinse la domanda relativa alla successione della madre dell’attore, dichiarando l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento in quanto, nell’effettuare il computo, aveva individuato il termine a quo nella data di presentazione della denuncia di successione (ossia il 1989), rilevando che, pur trattandosi di responsabilità ex contractu, ed essendo quindi il termine di prescrizione decennale, lo stesso era senz’altro decorso, atteso che il giudizio era stato instaurato nel 2001. La pronuncia fu confermata in appello, ma ribaltata dalla Suprema Corte, la quale osservò che il termine a quo per il calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale deve essere individuato non nel momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass., n. 18606/2016, pag. 4: cfr. doc. 1 fasc. rinvio appellante).

Nel caso in esame, il danno si era oggettivamente manifestato con la ricezione dell’avviso di accertamento, ossia nel luglio1995, il che consentiva di escludere che il diritto al risarcimento si fosse prescritto.

Ma i giudici della Corte d’Appello di Milano si sono soffermati sulle seguenti questioni: 

  • 1. La responsabilità professionale del notaio: l’an debeatur.
  • 2. La responsabilità professionale del notaio: il quantum.

Quanto al primo punto, come premesso in primo grado l’attore aveva chiesto la condanna del notaio al risarcimento dei danni cagionati a seguito degli errori da questi asseritamente commessi, con riferimento alla denuncia di successione della madre dell’attore, nella valutazione dei cespiti ereditari.

Il notaio è, infatti, tenuto ad una diligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ., co. secondo; secondo la Suprema Corte risultano comprese nella prestazione d’opera professionale le attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico richiesto dal cliente, ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso (Cass., n. 21953 del 2017). La circostanza che il notaio non sia entrato nel merito delle contestazioni addebitategli (ad esempio, allegando l’insussistenza degli errori di calcolo denunciati dall’attore), ma abbia negato l’esistenza di un incarico professionale, e invocato il concorso di colpa di Mi., è sufficiente per concludere nel senso della sussistenza dell’inadempimento (spettando al debitore convenuto, per costante giurisprudenza, dimostrare di aver adempiuto perfettamente alle proprie obbligazioni: Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; cfr., più di recente, Cass., n. 25584/2018).

La decisione

Con riguardo al nesso di causalità tra l’inadempimento del notaio e il danno subito da parte attrice era indubbio che, se la denuncia di successione fosse stata correttamente redatta, questi avrebbe dovuto versare, a titolo di imposte, una somma di molto inferiore a quella corrisposta.

Pertanto, in accoglimento della domanda attorea è stata accertata e dichiarata la sussistenza del danno da responsabilità professionale del notaio.

Tanto premesso la Corte d’appello milanese (Prima Sezione, sentenza n. 4907/2019) si è occupata di quantificare il suddetto danno che è stata individuata nella somma complessiva di 226.113,78 euro oltre rivalutazione e interessi.

Avv. Sabrina Caporale

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