Nell’attuale sistema normativo il notaio è l’unico soggetto legittimato all’assolvimento in via telematica degli obblighi tributari; ne consegue l’effetto liberatorio, ai sensi dell’art. 1188 c.c., del pagamento fatto dal contribuente

La vicenda

In sede di stipula di un contratto di compravendita, i contraenti pagarono al notaio le imposte applicate all’atto, per la somma complessiva di 3.938,00 euro.

Ebbene il notaio, pur registrando l’atto, non versò la somma riscossa di talché subì un procedimento penale per peculato.

Successivamente, le parti impugnarono l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate chiese loro, in via solidale, il pagamento delle imposte relative all’atto in questione, già riscosse dal notaio ma mai versate.

In primo grado, la CTP di Udine accolse il ricorso dei contraenti, annullando l’impugnato avviso con conseguente condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso alla CTR del Friuli Venezia Giulia contestando, sotto ogni profilo, l’impugnata decisione alla luce della legittimità e correttezza dell’avviso di liquidazione dell’imposta.

Ma i giudici dell’adita Commissione Tributaria (Sezione Terza, sentenza n. 110/02019) hanno dichiarato il ricorso non fondato per le ragioni che seguono.

In forza degli artt. 3 bis D.Lgs. n. 463/97 e 1 D.Lgs. n. 18/2000 il notaio procede all’autoliquidazione del tributo con l’utilizzo di uno specifico software, realizzato in conformità alle specifiche tecniche imposte dall’Amministrazione finanziaria.

Il software prevede la trasmissione dei dati contenuti in un file, necessari per l’esecuzione degli adempimenti di cui al citato art. 3 bis … nonché la trasmissione dei dati del conto corrente del notaio dal quale l’Agenzia preleverà la somma dovuta.

Unitamente al file viene trasmessa anche la delega (modello f24) alla banca di provvedere al pagamento; delega che perviene alla banca non già dal notaio bensì dalla stessa amministrazione. La banca, quindi, provvede al pagamento, ovvero se il conto è incapiente comunica all’amministrazione la motivazione del mancato pagamento.

Anche in tale ultima evenienza l’atto si considera registrato ed il notaio può rilasciare copia degli atti ai sensi dell’art. 66 DPR n. 131/86.

Il notaio può eventualmente, rifiutare il proprio ministero in assenza di versamento della provvista da parte del cliente; e nel caso invece, in cui anticipi la somma dovuta all’erario, egli avrà comunque a disposizione le stesse azioni recuperatorie previste l’ipotesi in cui il predetto cliente sia inadempiente.

A ben vedere, la procedura di registrazione telematica individua nel notaio rogante (qualora accetti l’incarico) l’unico soggetto legittimato al materiale assolvimento delle imposte d’atto, contrariamente a quanto avveniva in epoca precedente, laddove anche il contribuente doveva provvedere autonomamente a tale adempimento; la sua figura, dunque, – in assenza di una chiara diposizione di legge di segno opposto – può essere ricompresa tra quelle previste dall’art. 1188 c.d., ovvero quale “persona indicata dal creditore ovvero autorizzata dalla legge” a ricevere il pagamento con effetto liberatorio.

La decisione

Ebbene, nel caso in esame tale effetto liberatorio derivava dal fatto stesso che i debitori (ovvero i contraenti) avessero pagato all’unico soggetto legittimato a riversare la somma dovuta al creditore, ricevendone quietanza (ed anche ricevendo copia dell’atto con timbro di avvenuta registrazione).

La redazione giuridica

Leggi anche:

PLUSVALENZA SUL VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI: LE RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui