L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio del dipendente non esonera la responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortuni ad esso connessi

L’obbligo di sicurezza che fa capo al datore di lavoro implica la necessità di farsi carico della valutazione del rischio connesso alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione in relazione all’utilizzazione del veicolo di proprietà, al quale il dipendente sia stato autorizzato.

La vicenda

L’attore aveva citato in giudizio Poste Italiane s.p.a., suo datore di lavoro, al fine di sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di un infortunio, occorsogli allorquando, durante il trasporto di materiale postale su un ciclomotore di sua proprietà, al cui utilizzo era stato autorizzato, perdeva il controllo e cadeva a terra riportando un trauma contusivo distorsivo e varie fratture scomposte.

La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda attorea, rilevando come l’utilizzo del mezzo proprio, autorizzato ex lege n. 971 del 1969, a fronte della corresponsione di una specifica indennità, non potesse che implicare una completa autonomia operativa del prestatore con conseguente inapplicabilità delle prescrizioni riguardanti il caso di mezzo fornito ed approntato dal datore di lavoro.

La giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

L’osservanza del generico obbligo di sicurezza di cui all’ art. 2087 cod. civ. impone perciò al datore di lavoro l’adozione delle correlative misure di sicurezza cd. “innominate”, sicché incombe sullo stesso l’onere di far risultare l’adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge o altra fonte equiparata, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. n. 15082 del 2014, Cass. n. 34 del 2016, Cass. n. 10319 del 2017).

D’altra parte si è detto che il datore di lavoro è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo in caso di cd. “rischio elettivo” del lavoratore, qualora cioè quest’ultimo intraprenda un’azione totalmente avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali e come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. n. 18786 del 2014).

La pronuncia della Cassazione

In quest’ottica i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di non poter condividere l’assunto della Corte di merito secondo cui l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio ed il pagamento della connessa indennità, comporterebbero di per sè la completa autonomia operativa del prestatore, rendendo la parte datoriale esente da ogni responsabilità collegata alla guida del mezzo.

Tale assunto si risolverebbe in una sorta di traslazione del rischio connesso all’espletamento della prestazione lavorativa per il solo fatto dell’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, non trovando peraltro, riscontro non soltanto nell’art. 2087 cod. civ. che impone alla parte datoriale il dovere di farsi carico della valutazione del rischio connesso alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ma sarebbe, altresì, contraria alle specifiche disposizioni che regolano l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dei dipendenti postali, nonché al rilievo costituzionale degli interessi coinvolti (artt. 4, 32 Cost.).

Il rinvio al giudice di merito

Nel caso in esame, era stato accertato che per disposizioni aziendali, il dipendente avrebbe dovuto effettuare la consegna di un carico notevole di posta (circa 40 kg) in un unico giro, in assenza ” cd. sacchi di appoggio” e senza che gli fossero stati forniti strumenti idonei “al fissaggio” del carico trasportato sul ciclomotore, onde garantirne la stabilità.

Per queste ragioni, i giudici della Suprema Corte hanno cassato la decisione impugnata, rimettendo la causa ad altra sezione della corte d’appello, la quale dovrà verificare se, le descritte circostanze e comunque il complesso degli elementi relativi alla modalità di effettuazione della prestazione, ove accertati, avessero in qualche modo, determinato una situazione di specifico rischio per il lavoratore, conseguendone in ipotesi affermativa la responsabilità della società datrice di lavoro.

La redazione giuridica

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