Risarcimento del danno differenziale? Il giudice deve scorporare il danno biologico dal danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa dell’infortunato

E’ noto che con il termine danno differenziale si intenda la differenza tra la somma erogata dall’INAIL a titolo di indennizzo e la somma che spetterebbe al lavoratore, vittima di infortunio sul lavoro, in base alle tabelle normalmente applicate in tema di liquidazione del danno biologico. Tale voce di danno è a carico del datore di lavoro.
Viene facile comprendere come le due entità siano sostanzialmente diverse, posto che diversa è la loro natura. L’importo erogato dall’INAIL ha natura indennitaria e, in quanto tale, ha come scopo non il ristoro tout court del danno ma quello di garantire un sostegno sociale all’infortunato. La somma erogata a titolo di responsabilità civile risponde, invece, all’esigenza di risarcire integralmente il danneggiato e riportarlo allo status quo ante l’infortunio.

La vicenda

Quasi 65.000 euro, il risarcimento riconosciuto ad un dipendente della società convenuta in giudizio, per i danni riportati a seguito dell’infortunio occorso sul lavoro.
La sentenza, pronunciata dalla corte di Appello di Roma, aveva riconosciuto al lavoratore, anche il diritto al danno non patrimoniale, determinato in applicazione delle tabelle milanesi, tenuto conto del grado di invalidità, quantificato dal CTU, e dell’età del ricorrente (45 anni al momento dell’incidente); e personalizzata (in aumento) in vista della gravità del sinistro e dei postumi permanenti riportati.
Da tale somma, la corte territoriale aveva detratto l’importo della rendita capitalizzata corrisposta dall’INAIL.
Ebbene, proprio su questo punto si snoda il ricorso per Cassazione presentato dal lavoratore infortunato contro la decisione di merito.
Nella specie, Corte territoriale aveva provveduto a decurtare l’intera rendita erogata dall’INAIL dall’ammontare del danno civilistico, rendita che, in quanto corrispondente ad una menomazione stimata dall’Istituto nella misura del 29%, era comprensiva per legge sia dell’indennità per il danno biologico sia dell’indennità per il danno patrimoniale, per cui – a detta del ricorrente –  il mancato distinguo tra i due valori, non omogenei, avrebbe determinato una “illegittima e ingiustificata erosione del risarcimento a lui spettante a titolo di danno non patrimoniale differenziale”, con violazione dell’art. 2059 c.c. e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13.

La pronuncia della Cassazione

In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale“.
Laddove quindi, come nel caso in esame, l’INAIL abbia erogato in relazione all’infortunio una rendita mensile vitalizia per un danno superiore al 16%, l’indennizzo, per espressa previsione legislativa, assume necessariamente un duplice contenuto perché quell’importo è destinato a compensare sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno.
Di conseguenza, il giudice deve scorporare tali somme dal danno differenziale anche nel caso in cui INAIL non abbia ancora in concreto, provveduto ad erogare il citato ristoro (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
La sentenza impugnata, tuttavia, non si era attenuta a tale principio di diritto, avendo determinato il credito residuo del danneggiato nei confronti del datore di lavoro responsabile senza indicare il valore capitale della sola quota di rendita erogata dall’INAIL per indennizzare il danno biologico.
Per queste ragioni, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, conformemente al principio di diritto sopra citato.

Lo ius superveniens

Peraltro, chiariscono i giudici della Suprema Corte, su tale conclusione non spiega effetti lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, che ha modificato il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, avendo la stessa giurisprudenza di legittimità già sancito il principio secondo cui dette modifiche “non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell’1.1.2019″.

La redazione giuridica

 
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1 commento

  1. Salve la mia storia ,ho avuto un infortunio lavortivo nel mio caso mancavano delle protezioni alla macchina dove lavoravo dopo la malattia x infortunio la mia ditta ha deciso di licenziarmi ,il motivo e che non hanno nulla da fammi svolgere.Dopo un anno emezzo ancora non ho ricevuto il TFR….Volevo sapere come si calcola il danno differenziale,ho fatto la visita con il medico legale dell assicurazione della ditta ma ancora aspetto risposte…

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