In una recente sentenza il giudice di pace di Avellino ha annullato il verbale redatto dai vigili a carico di un utente della strada per ticket scaduto apposto nell’auto parcheggiata nelle apposite strisce blu

A riportare la notizia è stato il quotidiano Avellino Today. Ebbene, stando alla decisione del giudice campano, sarebbero illegittime le multe irrogate alle auto in sosta nelle strisce blu del capoluogo che espongano il ticket di parcheggio scaduto.

L’automobilista dovrà al più pagare la differenza tra quanto già versato e il tempo in cui ha sostato sulle strisce blu con il ticket scaduto; ciò in quanto – ha spiegato il difensore del ricorrente – “il mancato rinnovo del ticket non integra un illecito sanzionabile: il Codice della Strada infatti, prevede soltanto che il ticket debba essere acquistato ed esposto in maniera visibile, ma non si pronuncia sulla possibilità che, una volta scaduto, non sia stato rinnovato.“

La Corte di Cassazione, in materia, è intervenuta con diverse pronunce.

In particolare, si è detto che l’art. 157 C.d.S., prevede, sottoponendo al comma 8 la loro violazione alla medesima sanzione, due distinte condotte, quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso sia espressamente previsto (Seconda Sezione Civile sentenza n. 25 febbraio 2008, n. 4847; e 4 ottobre 2011, n. 20308); ed è stato altresì precisato che l’espressione “dispositivo di controllo di durata della sosta”, utilizzata dal comma 6, vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del codice della strada che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. f).

La Seconda sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 22036/2008) ha poi chiarito che “là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata”.

Sosta con ticket scaduto: illecito amministrativo o inadempimento contrattuale?

Ed infine, ancora più di recente è stato affermato il seguente principio di diritto “in materia di sosta a pagamento sul suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 15.

Infatti, poichè l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta”. (Seconda Sezione Civile della Cassazione, sentenza n. 16285/2016)

In altre parole per i giudici della Suprema Corte la sosta dell’automobile nelle strisce blu con il ticket scaduto configura un illecito amministrativo al pari di quanto avviene nel caso in cui l’automobilista non si sia munito affatto del biglietto.

La redazione giuridica

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