Respinta l’istanza di un cliente che chiedeva il ristoro dei danni riportati in seguito a un incidente causato dall’assenza di illuminazione dovuta a un blackout

Aveva agito in giudizio per vedersi riconoscere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della caduta dalle scale di un ipermercato. Un incidente – causato, a suo dire, dall’assenza di illuminazione lungo le scale, anche di emergenza, dovuto a un blackout – che gli aveva provocato gravi lesioni.

L’esercizio commerciale, da parte sua, contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto stante la riconducibilità dell’assenza di luce al caso fortuito ed in considerazione della condotta colposa dello stesso danneggiato.

In primo grado, il Tribunale aveva respinto la domanda sul presupposto che “la mancanza di illuminazione era certamente attribuibile ad un evento fortuito” (blackout) tale da escludere la responsabilità di cui all’art. 2051 del codice civile. Inoltre, secondo il Giudice di prime cure, il fatto che l’attore avesse intrapreso la discesa nonostante l’impossibilità di vedere, costituiva “volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte dello stesso danneggiato”.

Anche la Corte di appello ribadiva che la situazione di possibile pericolo, legata al blackout, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dell’attore.

Il sinistro, infatti, si era verificato perché quest’ultimo, anziché attendere il rispristino dell’alimentazione dell’energia elettrica, si era avventurato per le scale in discesa al buio. Tale condotta, all’evidenza di grave imprudenza, era stata la sola che aveva determinato la caduta.

Nell’agire per cassazione, la parte ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che il Giudice d’appello avesse omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, relativo all’illuminazione di emergenza, che sarebbe stata presente nella discesa della prima rampa di scale ma assente nell’ultima rampa, dove appunto sarebbe avvenuta la caduta. Pertanto, la Corte territoriale, motivando la propria decisione sul presupposto che la discesa fosse avvenuta al buio, non avrebbe ricostruito correttamente l’accaduto.

Inoltre, sosteneva che, a seguito della prova fornita dall’attore danneggiato dell’evento dannoso e del nesso causale, sarebbe spettato alla parte convenuta dimostrare l’imprevedibilità oggettiva ovvero l’eccezionalità del comportamento del danneggiato o il verificarsi di un fatto estraneo interruttivo di quel nesso eziologico.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 4180/2020, ha ritenuto inammissibili le doglianze proposte.

I Giudici Ermellini hanno sottolineato come la parte ricorrente, anziché attendere il ripristino dell’alimentazione dell’energia elettrica, consapevole della presenza del black out elettrico, si fosse avventurato per le scale, prive di finestre e di illuminazione, con una condotta di grave imprudenza che interrompeva il nesso causale tra il fatto e il danno verificatosi.

La redazione giuridica

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