Lastra di ghiaccio sulla strada, nessun risarcimento per la caduta

0
caduta nel piazzale ghiacciato

Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento del danno per le lesioni subite in seguito a una caduta dovuta alla presenza di una lastra di ghiaccio

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E’ il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2872/2020. I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da una donna che si era vista negare, in sede di merito, il risarcimento del danno per le lesioni subite a seguito di una caduta occorsa su una strada, in presenza di una lastra di ghiaccio di notevoli dimensioni, priva di ogni sistema di sicurezza.

La ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. per error in iudicando con riferimento ai requisiti del “caso fortuito accidentale”, alla ritenuta natura di caso fortuito rispetto alle normali e prevedibili condizioni climatiche e metereologiche, alla ritenuta esigibilità della condotta del custode ai fini del caso fortuito, alla ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e custode.

In particolare la donna lamentava che la Corte d’appello avesse articolato un ragionamento presuntivo errato.

Nello specifico, aveva ritenuto provata la ricorrenza del caso fortuito incidentale ex art. 2051 c.c. sulla base di fatti, unitariamente valutati quali la stagione invernale (che avrebbe reso prevedibile la lastra di ghiaccio sul marciapiede), la luce diurna (posta a fondamento della visibilità), la distanza del luogo del sinistro dalla residenza ( 200 mt) e l’età della danneggiata (72 aa) che avrebbe reso incerta la sua deambulazione ed avrebbe pertanto dovuto imporre una particolare cautela.

Ma la Cassazione ha ritenuto do respingere le argomentazioni proposte sottolineando come la Corte territoriale avesse correttamente valutato, da una parte, che la percepibilità da parte del pedone delle condizioni della strada e la piena visibilità del luogo dovevano indurla ad un particolare prudenza, anche in considerazione dell’età anziana, e della conoscenza dello stato dei luoghi; e dall’altra che, pur configurabile un obbligo di custodia del Comune, non poteva ritenersi esigibile una condotta volta a fronteggiare nell’intero territorio di competenza le conseguenze di condizioni climatiche conosciute a tutta la popolazione.

La redazione giuridica

Leggi anche:

BUCA NON SEGNALATA, LA DISCRETA ILLUMINAZIONE NON SALVA IL COMUNE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui