Secondo il Consiglio di Stato, anche in presenza di una o più insufficienze, non può esserci bocciatura dello studente di prima media
Il Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 5169/2018 ha chiarito come la bocciatura dello studente di prima media non sia ammissibile.
E questo, anche in presenza di una o più insufficienze.
Secondo i giudici, infatti, il giudizio circa l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fare riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico.
E ciò resta valido anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
La vicenda
Nel caso di specie, i giudici della sesta sezione hanno accolto l’appello cautelare dei genitori di uno studente di prima media di una scuola di Scandiano (provincia di Reggio Emilia). Lo studente era stato infatti bocciato e non ammesso alla classe successiva.
Il ricorso dei genitori viene dalla decisione con cui il T.A.R. di Parma, adito in sede cautelare, aveva ritenuto corretta la bocciatura dello studente. Nello specifico, l’alunno non era stato ammesso a frequentare la scuola media in quanto nel suo curriculum scolastico a fine anno risultavano sette insufficienze.
Secondo i giudici a quo, il giudizio sulla non idoneità attitudinale del ragazzo e la necessità che lo stesso ripetesse l’anno erano apparsi congrui ai giudici.
Il Consiglio di Stato, però, non è stato del medesimo avviso, ribaltando la decisione.
L’appello cautelare viene ritenuto fondato in quanto, secondo l’ordinanza, “l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, e alla circolare n. 1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico”.
La valenza di questo principio è confermata, inoltre, “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.
Pertanto, l’alunno deve essere ammesso alla classe successiva £anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.
Ad affermarlo è una circolare del Miur, la n. 1865/2017 del Miur, recante indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
La stessa chiarisce che “l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione di livelli di apprendimento in una o più discipline”.
Pertanto, dall’ordinanza del Consiglio di Stato si desume che, considerata la delicatezza del passaggio dalla scuola elementare alle medie, il profitto dell’allievo dovrà essere valutato in un periodo di tempo più ampio del solo primo anno scolastico.
E, perlomeno, su base biennale.
Alla luce di quanto enunciato, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare.
Inoltre, ha ammesso l’alunno alla seconda classe della scuola media inferiore, condannando l’Istituto scolastico al pagamento delle spese di giudizio della fase cautelare che liquida in ben 1700 euro.
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