Per il giudice spetta alla vittima dell’incidente l’onere di provare le responsabilità per omessa rimozione del ghiaccio nonché il rapporto di causalità tra questa e l’evento lesivo

E’ caduta su una lastra di ghiaccio formatosi sui gradini di accesso alla scuola di sci procurandosi l’infrazione della vertebra sacrale. L’allieva, che frequentava un corso collettivo, ha quindi citato in giudizio il gestore della scuola. A suo dire, infatti, la società titolare sarebbe responsabile dell’incidente in quanto custode della scala, nonché in via extracontrattuale, ai sensi rispettivamente degli articoli 2051 e 2043 del codice civile.

Il gestore, da parte sua, ha respinto ogni addebito sostenendo che i gradini sui quali era scivolata la signora non potevano essersi coperti di ghiaccio e neve in quanto costituiti da un grigliato elettrosaldato zincato. L’infortunio, quindi, non era imputabile all’omessa pulizia della scala. L’allieva, inoltre, secondo il legale dell’uomo, non aveva neppure fornito prove circa il fatto che la scivolata fosse avvenuta mentre stava percorrendo le scale, non potendo quindi escludersi che l’incidente fosse avvenuto in altra zona del piazzale, ovvero in un luogo né di proprietà, né in godimento alla scuola.

Il Tribunale di Trento, investito della vicenda, ha accolto le tesi difensive negando il risarcimento del danno. Con la sentenza n. 907 del 27 settembre 2016, il giudice ha ritenuto infondata la domanda dell’attrice sia per quanto concerne la responsabilità da custodia, ovvero la mancata manutenzione e rimozione del ghiaccio posatosi sulla scala di ingresso della scuola, sia sotto il profilo contrattuale inerente il rapporto negoziale instaurato dalla donna per lo svolgimento delle lezioni.

L’allieva, secondo il Tribunale, per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, avrebbe dovuto provare l’effettiva sussistenza dell’insidiosità della scala, oltre che l’esistenza di un nesso di causa causale tra tale pericolosità e la caduta a terra. Spettava a lei l’onere di provare che l’evento lesivo era stato determinato dalla formazione di ghiaccio sulla scala percorsa al momento di uscire dalla struttura di proprietà, o comunque in uso, alla scuola di sci.

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