Circa 2 mila euro la somma che il Comune dovrà corrispondere alla danneggiata a titolo di risarcimento per la caduta dalla propria bicicletta a causa del manto stradale scivoloso

La vicenda

L’attrice aveva agito in giudizio contro il comune al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a causa della caduta dalla propria bicicletta mentre percorreva una via cittadina.

Da quanto emerso, la donna, in sella alla propria bicicletta, giunta in prossimità di un attraversamento pedonale, frenava per dare la precedenza ad alcuni passanti che attraversavano sulle strisce e, a causa della particolare scivolosità del manto stradale, non preventivamente segnalata e non visibile, cadeva riportando lesioni personali, che ella stessa quantificate in 4.249,37 euro.

Il giudizio di primo grado

Il Giudice di Pace di Ravenna (sentenza n. 709/2019) ha accertato la sussistenza del rapporto di custodia dell’ente convenuto in giudizio sulla strada teatro dell’evento lesivo e del rapporto oggettivo di causa-effetto tra la percorrenza della strada comunale da parte dell’attrice e la sua caduta per la scivolosità e dunque pericolosità del manto stradale.

Allo stesso tempo il giudice romagnolo ha riconosciuto un concorso paritario di colpa in capo alla danneggiata, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la quale ben conosceva le caratteristiche della strada che, per sua stessa ammissione, percorreva quotidianamente per recarsi al lavoro. L’attrice avrebbe perciò dovuto essere a conoscenza del fatto che il selciato fosse bagnato, in quanto aveva piovuto e, a parere del Giudicante, approssimandosi ad un incrocio avrebbe dovuto moderare la velocità o scendere dalla bicicletta, in quanto era assolutamente prevedibile e presumibile che fossero presenti dei pedoni.

La responsabilità del comune e il concorso di colpa del danneggiato

Come noto secondo l’orami consolidato insegnamento giurisprudenziale “l’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche della prima (…); nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione dell’art. 1227 c.c. primo comma: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

La decisione

Per questi motivi, tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all’ora e alle modalità dell’accadimento), sia del grado di attenzione richiesto alla danneggiata in rapporto a detti elementi e alla prevedibile presenza di pedoni cui dare la precedenza, il Giudice di Pace di Ravenna ha quantificato il danno ad essa spettante in 1.931,00 (50% della somma complessivamente rivalutata di 3.862,00 euro) secondo i parametri indicati dalle tabelle di Milano del 2018.

La redazione giuridica

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