La responsabilità dell’equipe medica in caso di cooperazione diacronica

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La responsabilità dell’equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato

La vicenda

Tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori in servizio presso il medesimo ospedale, nel 2011 furono tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo ai danni di una donna sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia eseguita in equipe.

Secondo l’accusa la responsabilità dei sanitari sarebbe stata quella di aver omesso, “pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè patologicamente aderente all’utero, di trasfondere plasma fresco per correggere il difetto di caoagulazione e di avere ritardato il ricovero della gestante in ospedale dotato di reparto di rianimazione”. Il decesso della donna avveniva il giorno successivo presso l’ospedale di Palermo.

All’esito del giudizio di primo grado celebratosi nelle forme del rito abbreviato, il Tribunale di Enna pronunciò sentenza di condanna solo a carico di uno degli anestesisti, assolvendo chirurgo e ginecologo; per gli altri imputati si procedette, invece, con separato giudizio ordinario.

La Corte d’appello di Caltanissetta confermò tale pronuncia. In sostanza, i Giudici di merito accertarono che:

  • Subito dopo l’esecuzione del taglio cesareo e la nascita del bambino, iniziò un’emorragia massiva, dovuta sia ad una lesione vescicale, sia alle manovre meccaniche poste in essere per il necessario distacco della placenta.
  • Tale emorragia in concreto fu inarrestabile, a nulla valendo nè la sutura della lesione vescicale nè la isterectomia parziale nè la trasfusione con l’unica sacca di plasma che era disponibile nella struttura sanitaria.
  • In quella situazione emergenziale, descritta come “confusa, e con la situazione della paziente che stava degenerando” pur essendo già presente in sala operatoria un’equipe completa composta anche da ginecologo e da anestesista, furono chiamati in ausilio il ginecologo ed il chirurgo (poi assolti nei due gradi merito) i quali, essendosi resi disponibili, collaborarono con i colleghi già presenti in sala operatoria.
  • Questi furono chiamati, all’improvviso, in soccorso tecnico dei colleghi per portare a termine un intervento chirurgico delicato e complesso, l’isterectomia, non da loro scelto ma valutato dai ginecologi già presenti in sala operatoria, peraltro senza assumere funzione di direzione dell’intervento.

Ciò posto, sia il giudice di primo grado che la corte d’appello attribuirono esclusiva rilevanza causale nel processo che condusse al decesso della donna, al ritardo ed alla cattiva gestione della fase emergenziale dell’emorragia da parte dell’anestesista incardinato nell’equipe sin dall’inizio dell’intervento (così come dei ginecologi giudicati con il rito ordinario).

Le condotte dei due sanitari assolti in primo e secondo grado di giudizio furono ritenute, invece, non rimproverabili e in concreto irrilevanti rispetto al decorso causale.

La sentenza è stata confermata dai giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 22007/2019 in commento.

Nel giudizio di legittimità sono stati affrontati gradatamente i seguenti temi:

a) l’assunzione della posizione di garanzia da parte dei sanitari;

b) la responsabilità di equipe, con particolare riferimento al peculiare settore dell’intervento sanitario diacronico;

c) lo scioglimento della equipe.

La responsabilità dell’equipe

Come noto, oltre alla cooperazione sincronica fra medici e medici e/o ausiliari che agiscono contestualmente per la cura di un paziente, in cui i contributi si integrano a vicenda ed in un unico contesto temporale in vista del conseguimento del risultato sperato, la cooperazione terapeutica può dipanarsi anche in forma diacronica, cioè attraverso atti medici successivi, affidati anche a sanitari dotati della medesima o differente specializzazione: in questo secondo caso l’unitario percorso diagnostico o terapeutico si sviluppa attraverso una serie di attività tecnico-scientifiche di competenza di sanitari diversi, funzionalmente o temporalmente successive.

In entrambi i casi opera, comunque, il principio di affidamento quale limite in concreto all’obbligo di diligenza gravante su ogni titolare della posizione di garanzia, essendo opportuno che ogni compartecipe abbia la possibilità di concentrarsi sui compiti affidatigli, confidando sulla professionalità degli altri, della cui condotta colposa, poi, non può essere chiamato, almeno di norma, a rispondere.

La cooperazione multidisciplinare dell’equipe

La Cassazione ha già affermato il principio di diritto secondo cui “in ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare, oltre che il rispetto delle regole di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine unico e comune. Il sanitario, quindi, non può esimersi dal conoscere e valutare (nei limiti in cui sia da lui conoscibile e valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errore altrui” (S.C., Sez. 4, n. 19637 del 02/04/2010).

Nel caso di specie, pur potendosi distinguere concettualmente una fase sincronica (intervento chirurgico in sala operatoria) da una diacronica (dal termine dell’intervento in poi), il momento realmente critico della vicenda era stato individuato dai giudici di merito nella gestione post-operatoria della paziente, in quanto, sia pure grazie al generoso intervento dei due imputati, la fase prettamente chirurgica era in quel momento esaurita e la donna risultava momentaneamente stabilizzata. Di qui, la scelta di pronunciare sentenza di assoluzione nei loro confronti. condannare il solo anestesista.

Tale ragionamento è stato confermato dai giudici della Suprema Corte perché corretto sotto diversi aspetti.

In materia di cooperazione sanitaria la giurisprudenza ha chiarito che “l’errore altrui, per poter essere correttamente addebitato al sanitario, o deve rientrare nel bagaglio di conoscenze di qualsivoglia sanitario medio o deve rientrare nello specifico settore in cui anche egli è specializzato”.

Soltanto se ricorrono queste condizioni la mancata percezione dell’errore e/o il mancato intervento potranno addebitarsi a titolo di colpa. “Diversamente opinando, si finirebbe con l’ammettere una sorta di inaccettabile responsabilità oggettiva, basata solo sulla posizione soggettiva del sanitario e sul fatto che questi ha comunque partecipato all’intervento e/o alla prestazione sanitaria, in violazione dei principio costituzionale della personalità della responsabilità penale”.

Lo scioglimento anticipato dell’equipe

Anche in materia di “scioglimento anticipato” dell’equipe, vi è copiosa giurisprudenza. In particolare, con la sentenza n. 22579 del 06/04/2005, la Quarta Sezione della Cassazione ha chiarito che “se l’allontanamento di uno dei componenti della equipe sia dovuto a cause giustificate o dalla semplicità delle residue attività da compiere o dalla impellente necessità del componente allontanatosi, di prestare la propria opera professionale per la cura indilazionabile di altro o di altri pazienti, o, a maggior ragione, dal concorso di entrambe le cause, ben può esonerare da responsabilità colposa il medico, che, quindi, non sia presente nel momento in cui o è stata omessa la dovuta prestazione professionale o è stato eseguito un maldestro intervento, che ha causato conseguenze dannose per il paziente”.

In via ancor più generale è stato affermato che “la posizione di garanzia dell’equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato”(Cass. n. 12275 del 08/02/2005).

Ne consegue che, dopo l’intervento, il sanitario non può tout-court disinteressarsi del paziente, ma deve sempre controllare il decorso operatorio, quanto meno affidando il paziente ad altri sanitari, debitamente edotti, in grado di affrontare eventuali complicanze, più o meno prevedibili (Cass. n. 17222 del 06/03/2012).

Avv. Sabrina Caporale

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