Caduta nell’area di fermata dell’autobus: negato il risarcimento

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scelta del mezzo privato

Le condizioni della strada erano superabili mediante l’adozione di un comportamento cauto, avuto riguardo alle caratteristiche personali dell’utente della strada (Tribunale di Sassari, II sezione, Sentenza n. 699/2021 del 25/06/2021 RG n. 2445/2019)

Viene citato a giudizio il Comune di Castelsardo onde vederne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta nell’area di fermata dell’autobus accaduta l’8 gennaio 2018 intorno alle ore 15.30.

L’attrice assume di essere caduta, subito dopo la sua discesa dal l’autobus, lungo il percorso per attraversare l’area di fermata del mezzo, a causa di buche ed avvallamenti del manto stradale presenti e non segnalati, riportando lesioni da cui erano anche residuati postumi invalidanti permanenti.

Invoca, dunque, l’attrice la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune per difetto di custodia e omessa manutenzione dell’area luogo del sinistro.

Il Comune di Castelsardo contesta la domanda e la ricostruzione della dinamica del sinistro affermando che il sinistro è ascrivibile essenzialmente a colpa della stessa attrice che, percorrendo in pieno giorno un’area caratterizzata dalla presenza di evidenti imperfezioni del manto stradale, non ricoperte da alcun materiale e ben illuminate dalla luce solare, ben nota all’istante che abita nelle vicinanze, avrebbe potuto agevolmente evitare il dislivello con l’uso di una normale prudenza. Il suo comportamento poco accorto integra quindi il caso fortuito, atto ad escludere la responsabilità invocata.

Il giudizio viene istruito con prove testimoniali e produzioni documentali, e all’esito della fase istruttoria il Tribunale ritiene la domanda infondata per mancata prova del nesso causale fra il dissesto dell’area e il sinistro occorso all’attrice.

L’attrice indica, quale fattore determinante della caduta nell’area di fermata dell’autobus, una generica condizione di buche ed avvallamenti del manto stradale.

Tale allegazione, già di per sé è inidonea alla configurazione dell’invocata responsabilità del custode, perchè non riconduce la caduta ad un infortunio cagionato da uno specifico dislivello del suolo, sì da consentire l’esame della concreta insidiosità e pericolosità del dissesto in questione.

Ad ogni modo, le prove testimoniali esperite non consentono di ricondurre l’evento lesivo a responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. in quanto, nessuno dei testi ha confermato la dinamica del sinistro.

Le fotografie prodotte in giudizio dimostrano la presenza di una condizione di generale dissesto del manto stradale ampia e ben visibile, tale quindi, considerato che il sinistro si verificava in pieno pomeriggio, da essere agevolmente percepibile ed evitabile dall’attrice, che è di giovane età e dunque dotata di piena capacità di procedere con l’uso di una normale ed idonea attenzione.

Oltre a ciò, nessuno dei testi ha assistito direttamente al sinistro.

In particolare, una di essi, non ha neppure precisato se l’attrice fosse caduta mentre scendeva dall’autobus o successivamente, mentre percorreva la relativa area di sosta, difatti ha affermato: “Ho visto l’incidente di cui mi si chiede. Io ero sul pullman ed ho visto la signora cadere, ma non ricordo se la sig.ra era caduta mentre scendeva dall’autobus oppure dopo che ne era già discesa”. Adr: “Dopo mi sono avvicinata e l’ho aiutata a rialzarsi” , limitandosi a riferire di aver visto che ella ” era caduta vicino ad una buca presente sulla strada (…)” dato che l’aveva “vista lì vicino” .

E’ evidente, dunque, come non può ritenersi che l’attrice, fosse inciampata su una sconnessione o una particolare anomalia della sede stradale la cui condizione, peraltro, era del tutto superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto , avuto riguardo alla illuminazione dell’area ed alle caratteristiche personali dell’utente della strada.

Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune di Castelsardo, e la domanda viene rigettata.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in euro 2.100,00, oltre esborsi, spese forfettarie e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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