Accolto il ricorso di un’automobilista accusata di omicidio stradale che invocava il comportamento colposo di terzi ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen.

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo di terzi, anche di minima rilevanza, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 24910 nell’accogliere, parzialmente, il ricorso proposto da un’automobilista condannata in sede di merito per il delitto di omicidio colposo stradale (art. 589-bis cod.pen.) in danno di un pedone.

All’imputata si contestava di avere investito la vittima mentre conduceva la sua autovettura, attorno alle 18,20, durante una precipitazione piovosa di particolare intensità: procedendo a una velocità successivamente stimata in circa 35 kmh, la ricorrente non si avvedeva che il pedone stava attraversando le strisce pedonali da sinistra a destra e quindi non arrestava la marcia, andando così a impattare contro l’uomo. Per tale condotta era stata altresì contestata all’imputata la violazione di norme sulla circolazione stradale e, segnatamente, dell’art. 191, comma 1, cod.pen. del codice della strada (per non avere arrestato la marcia in presenza di un pedone che transitava su un punto d’attraversamento) e dell’art. 141, commi 2, 3 e 4 del codice della strada (per non avere regolato la velocità in presenza di scarsa visibilità per la precipitazione atmosferica; per non avere conservato il controllo del veicolo in modo da compiere le manovre in condizioni di sicurezza; e per non avere ridotto la velocità, fino ad arrestarsi, in prossimità delle strisce pedonali).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la conducente del veicolo denunciava vizio di motivazione con riferimento all’esclusione del concorso di cause dell’evento (che avrebbe comportato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis comma 7 cod.pen.); in particolare, contestava che la Corte territoriale avesse omesso di valutare la condotta colposa dei medici che ebbero in cura la vittima, come elemento causale concorrente, idoneo a fondare l’applicazione dell’invocata attenuante di cui all’art. 589-bis comma 7 cod.pen., escludendone l’applicazione solo perché la stessa non poteva avere portata interruttiva del nesso causale. A detta della ricorrente, tuttavia, che una cosa é valutare il comportamento dei sanitari del Pronto soccorso (che avrebbero sottostimato gli esami eseguiti sul paziente, peraltro con colpevole ritardo) come interruttivo del processo eziologico, altra é considerarla come concausa dell’evento mortale, che non elida, ma affianchi l’apporto causale fornito dall’imputata. Peraltro il Collegio distrettuale avrebbe omesso di considerare che, in base a quanto emerso, il pedone era affetto da patologie pregresse, che potevano porre la vita del medesimo in pericolo anche in seguito a lesioni di lieve entità.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, in quanto parzialmente fondate.

La Corte di merito si cera invero confrontata con l’analoga doglianza formulata con l’atto d’appello, traendone il motivato convincimento che alcuna censura potesse muoversi ai medici che ebbero in cura il Tosco, atteso che gli interventi terapeutici e chirurgici, nonché gli esami diagnostici del caso, venivano descritti dal secondo Giudice come sicuramente tempestivi, e ciò indipendentemente dal riferimento (improprio, a fronte della prospettazione dell’appellante) all’assenza di portata interruttiva di un loro eventuale comportamento colposo. Emergeva però, dall’esposizione della Corte territoriale, che la vittima era sicuramente soggetto affetto da patologie di una certa gravità (piastrinopenia e alterazione della coagulazione) di cui non veniva chiarita tuttavia l’incidenza sull’esito infausto delle cure, elemento che invece avrebbe dovuto essere preso in considerazione dai nella valutazione circa la configurabilità dell’invocata attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod.pen.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

 

- Annuncio pubblicitario -